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REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1943, n. 5/B (5)

Attribuzioni dei Sottosegretari di Stato durante l'assenza, per le contingenze di guerra, dei rispettivi Ministri. (043U0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-11-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'opportunità di assicurare il regolare andamento dei Ministeri pel fatto che i rispettivi Ministri titolari sono assenti per le contingenze di guerra, nonché di rendere possibile la partecipazione al Consiglio dei Ministri dei Sottosegretari di Stato;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;
Visto l'art. 18 comma l° della Legge 19 gennaio 1939 n. 129;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Durante le attuali contingenze di guerra, in deroga dell'art. 2 ultimo comma della legge 24 dicembre 1925 n. 2263, i Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo.