stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1943, n. 2/B (2)

Sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei RR. decreti e d'altri provvedimenti. (043U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-11-1943 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il T.U. delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazioni delle leggi e dei RR. decreti, approvato con R.D. 24 settembre 1931 n. 1256;
Visto il T.U. 12 luglio 1934 n. 1214 delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Ritenuta

la necessità e l'urgenza di disciplinare, nelle presenti circostanze, l'emanazione, la promulgazione e la pubblicazione dei RR. decreti e di altri provvedimenti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fino a nuova disposizione non si applicano le norme relative all'apposizione del sigillo dello Stato sui Regi Decreti, alla loro registrazione alla Corte dei Conti, e alla loro inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno.

La clausola di cui all'art. 3 del Testo Unico 24 Settembre 1931 n. 1256 è sostituita dalla seguente: «Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato».

I Regi Decreti, ai fini della loro entrata in vigore, sono pubblicati in una serie speciale della Gazzetta ufficiale del Regno e portano una numerazione autonoma seguita dalla lettera B.

Detti decreti saranno muniti del sigillo dello Stato, registrati alla Corte dei Conti, inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno e pubblicati nella serie ordinaria della Gazzetta Ufficiale, non appena le circostanze lo permetteranno.