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REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 748

Funzionamento, durante lo stato di guerra, degli organi collegiali delle prefetture e degli enti ausiliari. (043U0748)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-9-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA Di DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, per causa, di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Qualora il Consiglio di prefettura in sede consultiva non possa essere convocato per mancanza dei funzionari che lo compongono i provvedimenti che, per disposizione di legge o di regolamento, debbono essere preceduti dal parere del Consiglio stesso, possono essere adottati senza tale parere, provvedimenti debbono far menzione, con richiamo presente articolo, della Causa per la quale il Consiglio di prefettura non è stato sentito.