stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 737

Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro. (043U0737)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-9-1943 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente la legge sulle imposte di registro e disposizioni successive;
Visti i Regi decreti-legge 7 agosto 1936, n. 1657, e 11 febbraio 1943, n. 105, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 25 gennaio 1937, n. 108, e 28 giugno 1943, n. 645, concernenti il sistema della registrazione dei contratti verbali di locazione dei fabbricati mediante marche;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, concernente adeguamento dell'imposta di registro al plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 234, concernente provvedimenti in materia d'imposta di registro;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di nuovi provvedimenti in materia d'imposta di registro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

(Misura dell'imposta).


L'imposta di registro di cui alla tariffa, allegato A, alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e disposizioni successive, dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso, sotto qualsiasi denominazione e per qualsiasi titolo posti in essere, compresi i conferimenti in società, di beni immobili e di diritti immobiliari, nonché per le assegnazioni soggette ad imposta proporzionale di cui all'art. 88 della detta tariffa, è stabilita nella misura seguente:

a) fino al valore di L. 5000: 3 per cento;

b) sul valore eccedente L. 5000 e non L. 100.000: 12 per cento;

c) sul valore eccedente L. 100.000 e non L. 500.000: 20 per cento;

d) sul valore eccedente L. 500.000 e non L. 5.000.000: 25 per cento;

e) sul valore eccedente L. 5.000.000: 30 per cento.

Le stesse aliquote si applicano alle donazioni di beni immobili, qualora l'ammontare dell'imposta progressiva dovuta a norma del R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155, e disposizioni successive, risulti inferiore all'ammontare dell'imposta di trasferimento a titolo oneroso, fatta eccezione per le donazioni fra ascendenti e discendenti in linea retta, per quelle fatte a contemplazione di matrimonio e per quelle intese alla costituzione del patrimonio familiare ai sensi degli articoli 167 e 176 del Codice civile.

L'imposta di registro nella misura di cui sopra, assorbe l'imposta speciale di registro sul plusvalore di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511, nonché l'imposta di registro sui piccoli trasferimenti, di cui alla legge 17 agosto 1941, n. 1043.

Per i trasferimenti posti in essere a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano per oggetto beni immobili o diritti immobiliari acquistati a decorrere dal 28 giugno 1940, non compete il beneficio della riduzione dell'imposta di registro di un quarto, stabilita dalla lettera d) dell'art. 1, della tariffa allegato A della legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.