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REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1943, n. 734

Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra. (043U0734)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-9-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che approva il testo della legge tributaria sulle successioni;
Vista la legge 26 febbraio 1942, n. 175, concernente agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di integrare ed estendere le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1942, n. 175;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni, le eredità, quote di eredità e legati devoluti in linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite, nelle successioni:
1) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata ed all'Aeronautica, morti in guerra dall'11 giugno 1940;
2) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata e all'Aeronautica, morti per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra a decorrere dall'11 giugno 1940, e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta;
3) di qualunque altra persona uccisa dal nemico nel corso delle ostilità dall'11 giugno 1940, o deceduta a seguito di ferita riportata in conseguenza di azioni aggressive del nemico e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata.