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REGIO DECRETO-LEGGE 23 agosto 1943, n. 731

Autorizzazione al Ministro per le finanze a pagare dal 1° luglio 1943, a carico del bilancio statale, le pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico. (043U0731)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-8-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro per le finanze è autorizzato a pagare, dal 1° luglio 1943, a carico del bilancio statale, le pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico.