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REGIO DECRETO 28 maggio 1943, n. 682

Nuove norme sullo stato giuridico degli agenti di pubblica sicurezza nominati in deroga alle disposizioni vigenti. (043U0682)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-8-1943 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742, circa la costituzione del Corpo degli agenti di P.S.;
Visto il R. decreto legge 9 gennaio 1927, n. 33, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P.S. e dei servizi di polizia;
Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P.S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 8 del decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, è sostituito dal seguente:
«È data facoltà al Ministro per l'interno di procedere, in deroga alle norme vigenti per il reclutamento ordinario degli agenti di P.S., alla assunzione di agenti di pubblica sicurezza per un totale non eccedente il numero di 200 col seguente organico:
guardie di P.S. . . . . . 120
guardie scelte di P.S. . . 80
Essi vengono iscritti in un ruolo speciale.
Nella forza organica del Corpo degli agenti di P.S. è lasciato vacante un numero di posti corrispondente a quello effettivamente ricoperto in tale ruolo».