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LEGGE 8 marzo 1943, n. 153

Costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie. (043U0153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-4-1943 al: 15-12-2009
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Art. 1



Per i lavori di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è coadiuvata dalle Commissioni censuarie comunali, dalle Commissioni censuarie provinciali e dalla Commissione censuaria centrale.

Le Commissioni censuarie comunali hanno sede nel capoluogo di ciascun Comune, le Commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna Provincia e la Commissione censuaria centrale ha sede in Roma.