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REGIO DECRETO 30 novembre 1942, n. 1502

Modificazioni all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (042U1502)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  31-12-1942 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 72 della legge 27 dicembre 1941-XX, numero 1570, contenente nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso, gli articoli 9 e 51 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, sono applicati con le seguenti modifiche:

Art. 9 - secondo comma. - Sono soppresse le parole « e che abbiano esercitata la relativa professione per un periodo non inferiore ad un anno ».

Art. 9 - sesto comma. - Le parole « I vincitori del concorso sono nominati allievi ufficiali » sono sostituite dalle seguenti: «I vincitori del concorso sono nominati ufficiali di 5ª classe in prova e fruiscono durante tale periodo del trattamento economico previsto per il personale in prova di gruppo A oltre alla indennità di servizio speciale di cui all'ultimo comma del successivo articolo 10».

Art. 9 - ultimo comma. - È sostituito dal seguente:

« Il periodo di frequenza nella Scuola vale a tutti gli effetti quale servizio di prova. Durante tale periodo gli ufficiali di 5ª classe in prova sono gerarchicamente equiparati agli ufficiali di 6ª classe ».

Art. 51. - « Gli ufficiali avventizi dei vigili del fuoco sono ammessi al concorso di cui alla lettera B) anche se non dimostrano di avere esercitata la professione di ingegnere per almeno un anno. Nei loro riguardi resta conseguentemente annullato l'obbligo della presentazione del certificato di cui all'art. 4, n. 11, del bando di concorso approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, in data 10 giugno 1942-XX ».