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REGIO DECRETO 5 settembre 1942, n. 1236

Modificazioni allo statuto della Regia università di Genova. (042U1236)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  17-11-1942 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Genova, approvato con il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 2054, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2846; 25 ottobre 1928-VI, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930-IX, n. 1859; 1° ottobre 1931-IX, n. 1371; 27 ottobre 1932-X, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1° ottobre 1936-XIV, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086, e 16 marzo 1942-XX, n. 324;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1938, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941, n. 1173, e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Genova, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di «diritto agrario».

Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di «tecnica del commercio internazionale».

Art. 24. - quarto comma è sostituito dal seguente: «La matematica generale è considerata propedeutica alla matematica finanziaria, alla statistica del 2° anno all'economia politica comparativa del 2° anno, alla scienza delle finanze e diritto finanziario ed alla politica economica e finanziaria».

Art. 26. - 1) Agli insegnamenti del gruppo tecnico è aggiunto quello di «tecnica del commercio internazionale».

2) Agli insegnamenti del gruppo giuridico è aggiunto quello di «storia e dottrina del Fascismo».

Art. 27.- È sostituito dal seguente:

«Presso la Facoltà, funzionano i laboratori di:

geografia economica;

matematica;

merceologia;

studi aziendali;

studi economici;

studi giuridici.

Nei laboratori si svolgono opportune esercitazioni relative ai corsi d'insegnamento, viene integrata la cultura tecnica economica e giuridica dei giovani i quali vengono così addestrati al lavoro scientifico autonomo».

Ordiniamo che il presente decreto, munitòdel sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, li Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1942-XXI

Atti del Governo, registro 450, foglio 113. - MANCINI