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REGIO DECRETO 12 ottobre 1942, n. 1210

Modificazioni ed aggiunte al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato. (042U1210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-11-1942 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato - coi relativi allegati - approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828, modificata con R. decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 655; Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1



Gli allegati A, C, G, H, I ed L al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, sono soppressi e sostituiti da quelli A, C, G, H, I ed L annessi al presente decreto.

Gli stipendi e supplementi di servizio attivo, la classificazione per grado, le condizioni di assunzione e lo sviluppo delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato rimangono pertanto stabiliti in conformità a quanto risulta dai nuovi allegati anzidetti.

Sugli stipendi e supplementi di servizio attivo indicati nel nuovo allegato A, si applica l'aumento del 10 per cento stabilito dall'art. 1 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.