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REGIO DECRETO 11 luglio 1942, n. 936

Modificazioni allo statuto della libera Università di Camerino. (042U0936)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  16-9-1942 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto lo statuto della libera Università di Camerino, approvato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, numero 2838 e modificato con i Regi decreti 20 settembre 1928-VI, n. 2250, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2386, 20 novembre 1930-IX, n. 1939, 27 ottobre 1932-X, numero 2066, 27 dicembre 1934-XIII, n. 2439, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2037, 14 marzo 1938-XVI, n. 885 e 5 maggio 1939-XVII, n. 1172;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071 ;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;
Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della libera Università di Camerino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Gli

articoli da 1 a 34 sono sostituiti dai seguenti: «

Art. 1



1. Facoltà di giurisprudenza;

2. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

3. Facoltà di farmacia ;

4. Facoltà di medicinà veterinaria.

Art. 2. - Le Facoltà di cui all'articolo precedente conferiscono le lauree indicate nel presente statuto.

Art. 3. - Il corso di ciascun insegnamento ha la durata indicata per le singole lauree dagli articoli 24 e seguenti del presente statuto, e viene impartito sotto forma di lezioni, colloqui, esercitazioni.

Per ogni insegnamento devono essere tenute almeno tre ore settimanali di lezioni in giorni distinti.

Art. 4. - Entro il mese di giugno ciascuna Facoltà approva e coordina i programmi dei vari corsi per l'anno successivo e li pubblica insieme all'orario.

Art. 5. - I corsi dei liberi docenti hanno effetti legali quando siano impartiti secondo le disposizioni contenute nel presente statuto, e possono tener luogo del corso ufficiale quando siano dichiarati pareggiati dalle rispettive Facoltà.

Art. 6. - Ogni libero docente deve presentare alla Facoltà alla quale il suo insegnamento appartiene, entro il mese di aprile, il programma del corso che intende svolgere nell'anno accademico successivo.

Per le discipline, l'insegnamento delle quali richiede il sussidio di musei, laboratori e cliniche, il libero docente deve unire al programma la prova di essere fornito dei mezzi necessari sperimentali e dimostrativi.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato fino al 15 ottobre per i liberi docenti che per la prima volta intendano di svolgere un corso nell'Università di Camerino.

Art. 7. - I corsi pareggiati devono essere per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di lezioni, uguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

I corsi non pareggiati possono aver durata diversa, ma devono essere impartiti almeno in un'ora per settimana.

Studenti - Esami - Tasse.

Art. 8. - Lo studente che abbia seguito uno o più anni di studio in un corso di laurea può, non oltre il 31 dicembre, chiedere di passare ad altro corso, ma non può essere iscritto che al primo anno di questo.

Tuttavia la Facoltà, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami superati dallo studente e segnatamente dell'affinità degli studi compiuti con quelli del corso cui intende passare, può ammetterlo ad un anno successivo al primo. In ogni caso la Facoltà determina il numero minimo di materie che debbono essere seguite e formare oggetto di esame per il conseguimento della laurea e consiglia il piano degli studi.

Art. 9. - Coloro i quali chiedono il passaggio di cui all'articolo precedente debbono essere forniti del titolo prescritto dalla legge per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano.

Art. 10. - Le disposizioni dei due articoli precedenti sono applicabili anche ai laureati o diplomati che si iscrivono per il conseguimento di una nuova laurea.

Art. 11. - Ogni studente, oltre la tessera con la propria fotografia, riceve un libretto sul quale indica i corsi che vuol seguire. Il libretto, colle firme dei professori dei quali lo studente ha dichiarato di voler seguire i corsi deve essere riconsegnato alla segreteria non più tardi di un mese dall'inizio delle lezioni. Lo studente deve anche segnare il proprio nome e cognome in un Registro tenuto a tale uopo dal professore stesso.

L'iscrizione non è valida se lo studente non abbia ottemperato a entrambe le prescrizioni.

Nei primi dieci giorni di giugno, gli insegnanti certificano con le loro firme, nel libretto, la frequenza dello studente ai rispettivi corsi, e lo studente deposita subito il libretto in segreteria, senza di che non può essere ammesso agli esami.

Art. 12. - Non è ammessa l'iscrizione a corsi che siano, per ragioni di orario, incompatibili fra loro.

Art. 13. - Gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame, salvo che non sia disposto diversamente negli articoli seguenti.

Art. 14. - Gli esami di profitto si svolgono per singole materie o gruppi di materie secondo quanto stabilisce ciascuna Facoltà.

Art. 15. - Gli esami di profitto e di laurea sono pubblici e si sostengono nelle epoche indicate dall'articolo 164 del Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria.

Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nelle materie sulle quali verte l'esame.

Art. 16. - Le iscrizioni agli esami si compiono presso la segreteria dell'Università.

Chiuse le iscrizioni, la segreteria ne rimette le note ai Presidi delle Facoltà, i quali curano la pubblicazione dell'orario degli esami.

Gli esami speciali, che consistono esclusivamente in sole prove orali, hanno luogo, di regola, in due appelli in giorni diversi.

Art. 17. - Il contenuto dell'esame di laurea è determinato, a seconda delle varie Facoltà, dalle disposizioni contenute nel capo 2° di questo statuto.

La dissertazione scritta (completa in tre copie), ed i titoli dei quesiti dal discutersi oralmente (in numero di due) debbono essere presentati alla segreteria almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea.

Art. 18. - Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 96 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 19. - I professori ufficiali e i liberi docenti devono accertarsi della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che ritengono opportuno.

Art. 20. - Allorquando in un corso determinato qualcuno degli studenti venga meno ai doveri della disciplina, l'insegnante deve riferire al Rettore affinchè prenda gli opportuni provvedimenti.

Art. 21. - Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 22. - Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Università Regie.

DISPOSIZIONI

RELATIVE ALLE VARIE FACOLTA

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 23. - La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 24. - La durata del corso degli studi per la laurea di giurisprudenza è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali :

1. Istituzioni di diritto privato.

2. Istituzioni di diritto romano.

3. Filosofia del diritto.

4. Storia del diritto romano.

5. Storia del diritto italiano (biennale).

6. Economia politica corporativa.

7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.

8. Diritto costituzionale.

9. Diritto ecclesiastico.

10. Diritto romano (biennale).

11. Diritto civile (biennale).

12. Diritto commerciale.

13. Diritto corporativo.

14. Diritto processuale civile.

15. Diritto internazionale.

16. Diritto penale (biennale).

17. Diritto amministrativo (biennale).

18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari :

1. Statistica.

2. Medicina legale e delle assicurazioni.

3. Diritto coloniale.

4. Legislazione del lavoro.

5. Diritto agrario.

6. Storia e dottrina del Fascismo.

Art. 25. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame :

di diritto romano, se prima non ha superato quelli di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano ;

di diritto commerciale, se non ha superato quelli di istituzioni di diritto privato e di economia politica corporativa ;

di diritto civile, se non ha superato quello di istituzioni di diritto privato ;

di storia del diritto italiano, se non ha superato quelli di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano;

di scienza delle finanze e diritto finanziario, se non ha superato quello di economia politica corporativa ;

di diritto amministrativo, se non ha superato quello di diritto costituzionale;

di. diritto coloniale, se non ha superato quelli di diritto amministrativo e di diritto internazionale.

Art. 26. - Ciascun corso della Facoltà è impartito dall'insegnante con non meno di tre ore settimanali di lezione in giorni diversi, integrate, ove occorre, da esercitazioni.

Art. 27. - Gli esami sulle materie biennali devono vertere sui programmi svolti nel biennio.

Art. 28. - È annesso alla Facoltà di giurisprudenza un istituto di esercitazioni giuridiche ed economiche corporative.

Il predetto istituto, ordinato come seminario ai sensi del Regolamento generale universitario, ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche scientifiche e nell'esame dei problemi concreti della vita sociale, ecomica, giuridica e nazionale.

L'istituto pubblica gli " Annali della Facoltà giuridica dell'Università ".

Art. 29. - L'istituto è diviso nelle seguente sezioni:

I. - Sezione economico-corporativa e sociale.

II. - Sezione giuridica.

L'istituto è retto con uno speciale regolamento, ed i mezzi per il suo funzionamento vengono determinati anno per anno dal Consiglio di amministrazione, sentita la Facoltà ed il Senato accademico.

Possono iscriversi all'istituto di esercitazioni giuridiche ed economico-corporative studenti e laureati.

Al termine dell'anno e, a richiesta, viene rilasciato agli studenti e ai laureati un attestato dei lavori fatti del profitto dimostrato.

Art. 30. - L'esame di laurea consiste in una discussione orale sopra una dissertazione scritta e sopra due temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta e accettati dalla commissione esaminatrice.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 31. - La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine generale lo sviluppo della ricerca e degli studi nel campo scientifico cui appartengono gli insegnamenti indicati negli articoli seguenti. Essa conferisce le lauree seguenti :

Laurea in chimica (indirizzo organico-biologico);
Laurea in scienze biologiche;

Laurea in scienze naturali.

Art. 32. - Gli insegnamenti sono impartiti in corsi di lezioni cattedratiche e in corsi di laboratorio; i corsi di lezioni cattedratiche sono integrati, per le discipline per cui è necessario, da esercitazioni orali grafiche e sperimentali secondo l'orario da stabilirsi dalla Facoltà.

Per i corsi di lezioni cattedratiche integrati da esercitazioni, la frequenza comprende simultaneamente i corsi di lezioni e le esercizioni relative.

Art. 33. - Oltre le lezioni e le esercitazioni, di cui all'articolo precedente, hanno luogo conferenze, escursioni, visite a istituti scientifici e a stabilimenti industriali, secondo quanto viene concordato anno per anno dalla Facoltà con l'autorizzazione del Rettore.

Art. 34. - Gli istituti scientifici della Facoltà sono :
Istituto di chimica generale ed inorganica e chimica fisica ;

Istituto di chimica organica;

Istituto di fisica ;

Istituto e orto botanico;

Istituto e museo di zoologia e anatomia comparata ;

Istituto e museo di mineralogia, geologia e geografia.

Art. 35. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione ad indirizzo organico-biologico.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono. insegnamenti fondamentali del biennio di studi propedeutici:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).

2. Chimica generale ed inorganica (biennale).

3. Chimica organica (biennale).

4. Chimica analitica.

5. Fisica sperimentale (biennale).

6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).

7. Esercitazioni di matematiche (biennale).

8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.

9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.

10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.

11. Esercitazioni di fisica sperimentale.

Sono insegnamenti fondamentali del triennio di studi di applicazione:

1. Chimica fisica (biennale).

2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.

3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).

4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.

5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Chimica organica industriale.

2. Chimica biologica.

3. Chimica farmaceutica.

4. Farmacologia.

5. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.

6. Chimica agraria.

7. Elettrochimica.

8. Chimica bromatologica.

9. Chimica di guerra.

10. Fisiologia generale.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari.

Gli insegnamenti complementari contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di esercitazioni di chimica fisica, se prima non ha superato l'esame di chimica fisica;

di chimica organica industriale, di chimica biologica, di chimica farmaceutica, di farmacologia, di chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale, di chimica agraria, di chimica bromatologica, di chimica di guerra, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica ;

di elettrochimica se prima non ha superato gli esami di fisica sperimentale, di chimica generale ed inorganica e di chimica fisica.

Art. 36. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.

2. Fisica.

3. Chimica generale ed inorganica.

4. Chimica organica.

5. Botanica (biennale).

6. Zoologia (biennale).

7. Anatomia comparata.

8. Anatomia umana.

9. Istologia ed embriologia.

10. Fisiologia generale (biennale).

11. Chimica biologica.

12. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.

2. Zooculture (bachi, api, avi, coniglicaltura).

3. Patologia generale.

4. Microbiologia.

5. Parassitologia.

6. Geologia.

7. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 37. - Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di chimica biologica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica ;

di chimica fisica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di fisica e di istituzioni di matematiche;

di chimica organica, se prima non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

di anatomià comparata, se prima non ha superato gli esami di zoologia e di anatomia umana.

Art. 38. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali :

1. Istituzioni di matematiche.

2. Fisica.

3. Chimica generale ed inorganica.

4. Chimica organica.

5. Mineralogia.

6. Geologia.

7. Geografia.

8. Botanica (biennale).

9. Zoologia (biennale).

10. Anatomia comparata.

11. Anatomia umana.

12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari :

1. Chimica, fisica.

2. Chimica biologica.

3. Istologia ed embriologia.

4. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).

5. Igiene.

6. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 39. - Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame :

di chimica organica, se prima non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica;

di chimica fisica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di fisica e di istituzioni di matematiche;

di anatomia comparata, se prima non ha superato gli esami di zoologia e di anatomia umana.

Art. 40. - L'esame di laurea nei vari corsi della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, consiste nella presentazione di una dissertazione scritta e di due argomenti da discutersi oralmente riferentisi a materie diverse da quella in cui è scelto l'argomento della dissertazione; la dissertazione ed i titoli degli argomenti orali devono essere depositati in segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea.

La dissertazione scritta dovrà essere discussa unitamente ai due argomenti suindicati.

La dissertazione scritta per la laurea in chimica deve essere di regola a carattere sperimentale. L'esame di laurea in chimica deve essere preceduto da una o più prove pratiche determinate dalla Facoltà, sulle quali il candidato dovrà redigere una relazione scritta da discutersi con la dissertazione e con gli argomenti di cui al primo comma del presente articolo.

Facoltà di farmacia.

Art. 41. - La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 42. - La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 43. - Gli istituti scientifici della Facoltà sono:

Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;

Istituto di farmacologia e farmacognosia;

Istituto di tecnica e legislazione farmaceutica;

Istituto di anatomia umana.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.

2. Chimica organica.

3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).

4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).

5. Chimica biologica.

6. Fisica.

7. Farmacologia e farmacologia.

8. Anatomia umana.

9. Fisiologia generale (biennale).

10. Botanica farmaceutica.

11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.

2. Chimica bromatologica.

3. Chimica di guerra.

4. Zoologia generale.

5. Igiene.

6. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra, i complementari, ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo ed il quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 44. - Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di chimica farmaceutica e tossicologica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica;

di farmacologia e farmacognosia se prima non ha superato l'esame di chimica organica;

di chimica biologica se prima non ha superato l'esame di chimica organica;

di chimica bromatologica, se prima non ha superato gli esami di chimica generale ed inorganica, e di chimica organica ;

di chimica fisica, se prima non ha superato gli esami di fisica e di chimica generale ed inorganica.

Art. 45. - L'esame di laurea in farmacia è preceduto da prove pratiche che vengono stabilite dalla Facoltà, fra cui la preparazione di un prodotto farmaceutico e saggi di purezza o riconoscimento di un prodotto farmaceutico.

Delle prove pratiche il candidato deve redigere una relazione scritta.

Per la laurea il candidato deve:

a) presentare una dissertazione scritta, di regola a carattere sperimentale e due argomenti da discutersi oralmente, riferentesi a materie d'insegnamento diverse fra loro e diverse da quelle in cui è scelto l'argomento della dissertazione; la dissertazione ed i titoli degli argomenti orali devono essere depositati in segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea ;

b) discutere i risultati delle prove pratiche, la dissertazione scritta ed i due argomenti suindicati ;

c) dimostrare di saper conoscere medicinali, droghe, piante medicinali, criticare e valutare ricette, e rispondere ad interrogazioni sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria farmaceutica.

Alla discussione della laurea il candidato non può essere ammesso se non sia dichiarato sufficiente nelle prove pratiche di cui alla parte prima del presente articolo.

Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 46. - La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni, divisi in due bienni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica,

Art. 47. - Gli Istituti didattici sperimentali appartenenti alla Facoltà di medicina veterinaria sono i seguenti :

Istituto di anatomia ed istologià degli animali domestici;

Istituto di patologia generale ed anatomia patologica;

Istituto di zootecnica e zoognostica;

Istituto di patologia speciale e clinica medica;

Istituto di patologia speciale e clinica chirurgica;

Istituto di fisiologia degli animali domestici e chimica biologica;

Istituto di approvvigionamenti annonari, mercati ad industrie degli alimenti di origine animale.

Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio:

1. Zoologia generale.

2. Botanica.

3. Fisica.

4. Chimica.

5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).

6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).

7. Zoognostica.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio:

1. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).

2. Farmacologia.

3. Zootecnica generale.

4. Zootecnica speciale.

5. Patologia speciale e clinica medica (biennale).

6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).

7. Ostetricia e ginecologia.

8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale).

9. Ispezione degli alimenti di origine animale.

10. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Sono insegnamenti complementari :

1. Parassitologia.

2. Microbiologia ed immunologia.

3. Anatomia topografica e chirurgia operativa.

4. Podologia.

5. Medicina veterinaria legale.

6. Igiene, zootecnica.

7. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).

8. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).

9. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).

10. Economia rurale (semestrale).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico e una prova pratica.

Gli insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura », possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoo -colture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica », di «patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di « ispezione degli alimenti di origine animale » debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli istituti della Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'Interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali, o presso Macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria.

Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quarto anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere esami di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 48. - Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame:

di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia, di parassitologia, di zoognostica, di zoocolture, se non ha superato l'esame di zoologia generale;

di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica, se non ha superato gli esami di chimica e di fisica ;

di patologia speciale e clinica medica e di patologia speciale e clinica chirurgica, se non ha superato l'esame di farmacologia ;

di zootecnica speciale, se non ha superato quello di zootecnica generale;

di ispezione degli alimenti di origine animale, se non ha superato l'esame di patologia generale ed anatomia patologica.

Art. 49. - Gli insegnamenti fondamentali e complementari che, a criterio del docente sono considerati teorico pratici, devono essere integrati da esercitazioni, delle quali i docenti stessi stabiliscono il numero ed i turni, in compatibilità con l'orario delle lezioni.

Art. 50. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali del secondo biennio e almeno in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 51. - L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione scritta e nella discussione orale sulla dissertazione medesima e sopra due temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

PARTE II.

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 52. - Il governo dell'Università appartiene alle seguenti autorità:

1. Rettore dell'Università.

2. Senato Accademico.

3. Consiglio di amministrazione.

4. Presidi delle Facoltà.

5. Consigli delle Facoltà.

Art. 53. - Il Rettore è nominato collegialmente dai professori di ruolo dell'Università tra i professori ordinari.

Dura in ufficio un biennio accademico e può essere confermato.

Art. 54. - Il Rettore:

1) rappresenta l'Università e il Corpo accademico nelle relazioni colle pubbliche Autorità, con gli Enti e con i Privati ;

2) ha l'alta vigilanza nella biblioteca e negli stabilimenti dell'Università;

3) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetta all'Università;

4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico;

5) dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministero dell'educazione nazionale;

6) vigila affinchè vengano osservate tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

7) riferisce al Ministero dell'educazione nazionale, con relazioni periodiche, sul funzionamento dell'Università;

8) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 55. - Il Senato accademico è composto:

a) dal Rettore che lo presiede;

b) dai Presidi delle Facoltà che costituiscono l'università.

Alle adunate del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il segretario capo dell'Università, il quale esercita le funzioni di segretario del Senato stesso.

Art. 56. - Il Senato accademico:

1) esamina e coordina gli orari predisposti dalle singole Facoltà, e determina l'orario generale dell'Università;

2) rivede e coordina i manifesti a stampa pubblicati da ciascuna Facoltà: su ciascun manifesto sono contenute tutte le indicazioni relative alla iscrizione degli studenti e all'ordine degli studi ed è data notizia sommaria dei programmi dei corsi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

3) dà parere intorno a qualsiasi argomento di carattere generale che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

4) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 57. - Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del Rettore che lo presiede;

b) di tre membri designati dal Senato accademico, fra i professori di ruolo ed in mancanza anche fra gli incaricati più anziani di nomina, che appartengono all'Università;

c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministero dell'educazione nazionale fra persone di riconosciuta competenza amministrativa ;

d) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Macerata ;

e) del Podestà del comune di Camerino;

f) del Segretario del Fascio di Combattimento di Camerino;

g) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Camerino;

h) del Segretario capo dell'Università.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Rettore o dura in carica un biennio accademico; i componenti di esso possono essere riconfermati.

Il Rettore dell'Università, il Podestà ed il Segretario del Fascio di Camerino, fanno parte del Consiglio di amministrazione per tutta la durata del loro ufficio.

Art. 58. - Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera sul bilancio di previsione nel mese di giugno e sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre;

2) provvede agli stanziamenti per spese di personale e di materiale sia generale dell'Università, sia inerente al funzionamento delle Facoltà e dei singoli istituti scientifici;

3) determina il personale occorrente per i servizi generali dell'Università e per quelli particolari delle Facoltà, ripartendolo, ove occorra tra le cattedre e gli istituti scientifici;

4) esercita la vigilanza nella conservazione del patrimonio immobile e mobile dell'Università;

5) approva i contratti e le convenzioni;

6) approva gli storni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva;

7) delibera nelle proposte relative al conferimento di incarichi di insegnamento in rapporto alle condizioni del bilancio;

8) prende le deliberazioni relative allo stato giuridico ed economico di tutto il personale universitario;

9) provvede per il servizio di cassa;

10) prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell'Università;

11) delibera su tutti i provvedimenti i quali importino un onere per il bilancio;

12) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario e da eventuali convenzioni.

Art. 59. - Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

1) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

2) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

3) ordina le spese entro i limiti del bilancio;

4) vigila su tutti i servizi amministrativi dell'Università;

5) provvede, anche con saltuarie ispezioni, alla vigilanza sul funzionamento dei servizi di economato e di cassa ;

6) provvede con gli elementi che gli sono forniti dal dipendente ufficio alla compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

7) provvede direttamente agli storni di bilancio ed eventualmente al prelevamento dal fondo di riserva ;

8) comunica per conoscenza, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 60. - I Presidi delle Facoltà sono nominati dal. Rettore tra i professori di ruolo delle rispettive Facoltà.

Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.

Art. 61. - I Presidi delle Facoltà:

1) presiedono i Consigli di Facoltà e li rappresentano;

2) notificano le deliberazioni delle Facoltà al Rettore e i provvedimenti e le comunicazioni del Rettore alle Facoltà;

3) vigilano sulla disciplina scolastica nelle Facoltà e curano l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento e il funzionamento delle Facoltà medesime;

4) al termine dell'anno accademico redigono e sottopongono alle Facoltà una relazione indirizzata al Rettore sul funzionamento di esse durante l'anno, sul risultato degli esami e su ogni altro argomento che ritengano opportuno segnalare.

Art 62. - Il Consiglio delle Facoltà si compone di regola di tutti i professori ufficiali che vi appartengono; tuttavia alle adunanze relative ad oggetti riguardanti lo stato giuridico dei professori di ruolo o a proposta di nomina dei Presidi, di conferimento di incarichi di insegnamento, o di istituzione di posti di ruolo, partecipano soltanto i professori ordinari e straordinari.

Art. 63. - I Consigli di Facoltà:

1) elaborano il manifesto delle rispettive Facoltà;

2) coordinano i programmi dei corsi che i professori ufficiali ed i liberi docenti si propongono di svolgere;

3) fanno eventuali proposte relative a riforme dal apportarsi all'ordinamento didattico;

4) danno parere intorno a qualsiasi argomento che il Rettore o il Preside ritengono di sottoporre al loro esame;

5) esercitano tutte le attribuzioni che loro sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

In conseguenza dell'aggiunzione dei nuovi articoli è modificata la numerazione di quelli successivi e dei loro riferimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì, 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1942-XX

Atti del Governo, registro 448, foglio 20. - MANCINI