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REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 699

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (042U0699)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  15-7-1942 al: 19-4-2006
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 12 e 17 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570, contenente nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministero dell'interno, mediante apposito bando da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero, indice annualmente il concorso per il reclutamento dei vigili del fuoco permanenti, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1570.

È in facoltà del Ministero dell'interno di ripartire i posti messi a concorso tra tutte o alcune delle specialità di mestiere di cui all'art. 2.

Il contingente degli allievi da ammettersi annualmente alla Scuola centrale sarà stabilito di concerto col Ministro per le finanze.