stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 4 maggio 1942, n. 565

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. (042U0565)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-6-1942 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2319, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2819, 20 settembre 1928-VI, n. 3018, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2483, 30 ottobre 1930-IX, n. 1828, 1° ottobre 1931-IX, n. 1329, 22 ottobre 1931-IX, n. 1754, 22 ottobre 1932-X, n. 2090, 26 ottobre 1933-XI, n. 2391, 27 dicembre 1934-XIII, n. 2419, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498, 27 ottobre 1937-XV, n. 2619, 20 aprile 1939-XVII, numero 1350, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1734, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2069;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XX, n. 1375;
Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:
L'art. 36 è sostituito dal seguente:
« Presso la Facoltà sono costituiti i seguenti cinque istituti scientifici:
1. Istituto di scienze economiche;
2. Istituto di materie giuridiche;
3. Istituto di ragioneria e materie finanziarie;
4. Istituto di tecnica economica;
5. Istituto di merceologia».
Art. 53. - Agli istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti: «istituto di archeologia cristiana», «istituto di civiltà primitive».
Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di «lingua e letteratura slovena».
Art. 57. - È sostituito dal seguente:
"Coloro che, avendo conseguita una delle lauree conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti al 4° anno.
Coloro i quali siano forniti di altre lauree ed aspirino alla laurea in lettere o in filosofia possono, su parere della Facoltà, essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso, a seconda della Facoltà di provenienza e degli esami superati.
In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea a cui aspirano."
Art. 73 - Agli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: «istituto di idrologia medica».
Dopo l'articolo 77 è aggiunto il seguente:
«Art. 78. - Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica è aggregato al Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali à termini dell'art. 15 del Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria».
In conseguenza dell'aggiunzione di questo articolo è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Gli articoli 81 (già 80) e 82 (già 81) sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 81. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Biennio di studi propedeutici:
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.
Triennio di studi di applicazione:
II triennio ha due divergi indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico.
Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:
1. Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).
Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Chimica organica industriale.
(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
(*) 8. Farmacologia.
(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
(*) 11. Chimica agraria.
12. Chimica di guerra.
(*) 13. Elettrochimica.
14. Storia della chimica.
15. Scienza dell'alimentazione.
16. Fisiologia generale (corso speciale per chimici).
Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
7. Scienza dei metalli.
8. Geochimica.
(*) 9. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
10. Chimica di guerra.
(*) 11. Spettroscopia.
(*) 12. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 13. Chimica industriale.
14. Storia della chimica.
I tre insegnamenti complementari di «analisi matematica», di «geometria analitica con elementi di proiettiva» e di «meccanica razionale con elementi di statica grafica» possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di «istituzioni di matematiche». (biennale).
Per l'insegnamento di «analisi matematica» vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.
Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.
I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.
La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.
Art. 82. - Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla fine di ogni anno di corso.
Lo studente non può essere ammesso all'esame di «esercitazioni di analisi chimica qualitativa» se non abbia superato quello di «esercitazioni di preparazioni chimiche»; non può essere ammesso all'esame di " chimica analitica" se non abbia superato quello di «chimica generale ed inorganica»; non può essere ammesso all'esame di farmacologia» se non abbia superato quello di «fisiologia generale» e di «chimica biologica».
Gli studenti del V anno debbono inoltre frequentare un laboratorio, che verrà loro indicato dalla Facoltà, per la preparazione della tesi di laurea».

Art.

98. - (già 97) - comma secondo. La lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) per laurea in chimica possono essere iscritti al 2° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in farmacia, in ingegneria civile e industriale e anche, purché forniti del diploma di maturità classica o scientifica i laureati in scienze agrarie».

Art. 1

Art. 106 (già 105). - Il primo comma è sostituito dal seguente:
«Presso la Facoltà di ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione in due sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);

b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica)».

Gli articoli 109 (già 108) e 110 (già 109) sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 109. - La sezione d'ingegneria industriale, suddivisa nelle sottosezioni: meccanica, elettrotecnica e chimica comprende i seguenti insegnamenti:

Fondamentali comuni alle tre sottosezioni:

1. Scienza delle costruzioni.

2. Meccanica applicata alle macchine.

3. Fisica tecnica.

4. Chimica applicata.

5. Topografia con elementi di geodesia.

6. Architettura tecnica.

7. Idraulica.

8. Elettrotecnica.

9. Macchine.

10. Materie giuridiche ed economiche.

11. Costruzione di macchine.

12. Chimica industriale.

Fondamentali per le singole sottosezioni:

a) sottosezione meccanica:

13. Impianti industriali meccanici.

14. Disegno di macchine e progetti.

b) sottosezione elettrotecnica:

13. Impianti industriali elettrici.

14. Costruzione di macchine elettriche.

c) sottosezione chimica:

13. Impianti industriali chimici.

14. Chimica fisica.

Art. 110. - Sono insegnamenti complementari comuni alle due sezioni civile e industriale i seguenti:

1. Architettura e composizione architettonica.

2. Tecnica urbanistica.

3. Costruzioni stradali e ferroviarie.

4. Tecnica ed economia dei trasporti.

5. Costruzioni di ponti.

6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.

7. Costruzioni idrauliche.

8. Costruzioni marittime.

9. Impianti speciali idraulici.

10. Igiene applicata all'ingegneria.

11. Estimo civile e rurale.

12. Costruzione di macchine.

13. Disegno di macchine e progetti.

14. Tecnologie speciali.

15. Misure elettriche.

16. Impianti industriali meccanici.

17. Impianti industriali elettrici.

18. Costruzione di macchine elettriche.

19. Trazione elettrica.

20. Comunicazioni elettriche.

21. Metallurgia e metallografia.

22. Chimica industriale.

23. Chimica analitica.

24. Geologia applicata.

25. Complementi di matematiche.

26. Chimica organica.

27. Elettrochimica.

28. Tecnologie chimiche speciali.

28. Impianti industriali chimici.

30. Chimica fisica.

31. Radiotecnica.

Lo studente può valersi nella scelta degli insegnamenti complementari anche di quelli indicati per la Facoltà di ingegneria mineraria».

Art. 113 (già 112). - È sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'iscrizione:

il corso di meccanica applicata alle macchine deve precedere quelli di macchine;

il corso di macchine deve precedere quelli di costruzione di macchine, di tecnica ed economia dei trasporti, di impianti industriali meccanici, di impianti industriali elettrici;

il corso di fisica tecnica deve precedere quelli di elettrotecnica, di macchine, di idraulica;

il corso di elettrotecnica deve precedere quelli di tecnica ed economia dei trasporti, di impianti industriali elettrici, di misure elettriche, di costruzione elettriche, di trazione elettrica;

il corso di topografia con elementi di geodesia deve precedere quello di costruzioni stradali e ferroviarie;

il corso di architettura tecnica (I), deve precedere l'architettura e composizione architettonica. e questa deve precedere l'architettura tecnica (II);

il corso di scienza delle costruzioni deve precedere quelli di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, di costruzione di ponti, di costruzione di macchine, di tecnologie speciali;

il corso di chimica applicata deve precedere quelli di chimica industriale, di metallurgia e metallografia, di tecnologie speciali, di tecnologie speciali chimiche, di impianti industriali chimici;

il corso di idraulica deve precedere quelli di costruzioni idrauliche, di impianti speciali idraulici e di costruzioni marittime;

il corso di tecnologie speciali deve precedere quelli di costruzioni di macchine e di impianti industriali meccanici;

il corso di chimica fisica deve precedere quelli di elettrochimica, di chimica industriale, e di impianti industriali chimici;

il corso di chimica industriale deve precedere quello di impianti industriali chimici».

Gli articoli da 135 (già 134) a 142 (già 141) concernenti l'organizzazione degli studi della Scuola di ingegneria aeronautica sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 135. - La Scuola di ingegneria aeronautica di Roma ha per fine di promuovere il progresso della scienza e dell'arte aeronautica e di addestrare in questo ramo di studio coloro che siano già forniti di una laurea in ingegneria.

Gli studi della Scuola di ingegneria aeronautica hanno la durata di un anno; e si distinguono secondo la specializzazione velivoli o motori prescelta dall'allievo.

Al termine degli studi la Scuola rilascia una laurea in ingegneria aeronautica con distinzione della specializzazione seguita.

Art. 136. - Alla Scuola di ingegneria aeronautica possono essere iscritti, quali studenti, coloro che siano già forniti di una laurea in ingegneria.

Ad essi si applicano, per quanto concerne le tasse e sopratasse, le disposizioni stabilite per gli studenti della Facoltà d'ingegneria.

Gli ufficiali del Genio aeronautico in attività di servizio forniti di laurea in ingegneria, a richiesta del Ministero dell'aeronautica, possono essere iscritti alla Scuola di ingegneria aeronautica. Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della Scuola di ingegneria aeronautica, ufficiali del Genio aeronautico non forniti dei titoli di studio di cui sopra. Alla fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Tutti gli ufficiali del Genio aeronautico ammessi alla Scuola, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, sono esenti dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche.

Art. 137. - Le materie d'insegnamento nella Scuola di ingegneria aeronautica sono le seguenti:

1. Aeronautica generale (con esercitazioni e laboratorio).

2. Aerodinamica (con esercitazioni e laboratorio).

3. Costruzioni aeronautiche (con esercitazioni e laboratorio).

4) Motori d'aviazione (con esercitazioni, laboratorio e sala montaggio).

5. Aerologia.

6. Diritto aeronautico..

7. Elementi costruttivi dei velivoli.

8. Elementi costruttivi dei motori.

9. Tecnologia dei materiali dei velivoli (con esercitazioni e laboratorio).

10. Tecnologia dei materiali dei motori (con esercitazioni e laboratorio).

11. Complementi di termodinamica tecnica.

12. Accessori e istallazioni dei motori.

13. Balistica ed armi aeronautiche.

14. Collaudo e strumenti di bordo.

15. Economia dei trasporti aerei.

Tali insegnamenti sono suddivisi come appresso fra il ramo velivoli ed il ramo motori:




RAMO VELIVOLI RAMO MOTORI
Aeronautica generale (con Aeronautica generale (con
esercitazioni e laboratorio) esercitazioni e laboratorio) Aerodinamica (con esercita- Aerodinamica (con esercita-
zioni e laboratorio) zioni e laboratorio)
Costruzioni aeronautiche (con Costruzioni aeronauti-
esercitazioni e laboratorio) che (con esercitazioni e la- boratorio)

Motori d'aviazione (con eser- Motori d'aviazione (con eser- citazioni, laboratorio e sala citazioni, laboratorio e sa- montaggio) la montaggio)

Aerologia Aerologia
Diritto aeronautico Diritto aeronautico
Elementi costruttivi dei veli- Elementi costruttivi dei mo-
voli tori

Tecnologia dei materiali dei Tecnologia dei materiali dei
velivoli (con esercitazioni motori (con esercitazioni e e laboratorio) laboratorio)

Economia dei trasporti aerei Termodinamica
Accessori e istallazioni dei Accessori e istallazioni dei
motori motori
Balistica ed armi aeronauti- Balistica ed armi aeronauti-
che che
Collaudo e strumenti di bordo Collaudo e strumenti di bordo


Art. 138. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e l'esame finale sono obbligatori per tutte le materie d'insegnamento assegnate a ciascun ramo. Lo studente deve inoltre attendere alla compilazione di un progetto particolareggiato di aeromobile e di motore secondo il ramo prescelto.

L'esame di laurea per ciascun ramo consiste in una dissertazione sul progetto svolto durante l'anno e sulle materie d'insegnamento del ramo.

Art. 139. - Il Consiglio dei professori coordinerà per ogni anno scolastico o per ciascun ramo i singoli programmi d'insegnamento e le singole esercitazioni, e stabilirà il numero delle ore settimanali assegnate a ciascuna materia e a ciascuna esercitazione. Esso preciserà caso per caso quali esami debba sostenere un ingegnere che abbia già conseguito la laurea in un ramo per ottenere anche la laurea nell'altro ramo.

Art. 140. - La Commissione esaminatrice di laurea è composta di 11 membri tra cui un membro estraneo scelto fra i cultori di discipline aeronautiche.

Della Commissione, in mancanza di liberi docenti, possono far parte gli assistenti con un minimo di due anni di esercizio.

Art. 141. - La destinazione dei contributi concessi dal Ministero dell'aeronautica è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione della Regia università su conforme deliberazione del Consiglio dei professori della Scuola.

Art. 142. - Per esigenze speciali il numero dei posti disponibili per l'iscrizione potrà venir limitato e l'assegnazione potrà aver luogo a concorso per titoli.

Così anche il calendario scolastico potrà comprendere il proseguimento delle esercitazioni e dei progetti anche nei mesi estivi di sospensione delle lezioni».

Art. 207 (già 206). - Agli insegnamenti della Scuola di filologia classica è aggiunto quello di «antichità greco-romane».

Art. 249 (già 248). - Agli insegnamenti della Scuola di studi storico-religiosi è aggiunto quello di «storia religiosa dell'Oriente cristiano».

Art. 274 (già 273). - È sostituito dal seguente:

« Presso la Scuola di scienze biologiche è istituito un corso annuale di perfezionamento in biologia delle razze umane costituito dai seguenti insegnamenti:

1. Antropologia.

2. Etnologia.

3. Fisiologia comparata delle razze umane.

4. Genetica ed eugenica umana.

5. Paleontologia umana (semestrale).

6. Patologia comparata delle razze umane (semestrale).

7. Psicologia comparata (semestrale).

8. Demografia.

9. Storia delle migrazioni.

10. Razze e civiltà.

Al corso possono essere ammessi:

a) i laureati in scienze naturali;

b) i laureati in scienze biologiche;

c) i laureati in medicina e chirurgia.

Il Consiglio della Scuola stabilisce caso per caso gli esami che l'aspirante deve superare tenendo conto degli insegnamenti di materie biologiche seguiti durante gli studi compiuti per la laurea di cui è fornito.

Per conseguire il certificato di perfezionamento il candidato, dopo aver superato gli esami prescritti, deve sostenere un esame di cultura generale sulle materie oggetto di insegnamento e deve presentare e discutere una dissertazione scritta originale»

Art. 288 (già 287). - È sostituito dal seguente:

«Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola di perfezionamento in studi orientali, alla Scuola di perfezionamento in scienza dell'alimentazione sono le seguenti:



tassa annua di iscrizione ...................................... L. 50
sopratassa esame di profitto .....................................» 50
sopratassa speciale d'iscrizione ................................ » 30
tassa di diploma da versarsi all'Erario..........................» 200




Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti al Corso di perfezionamento in diritto coloniale sono le seguenti:




tassa annua d'iscrizione ..................................... L. 150 sopratassa d'esame .............................................» 50


Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti al Corso di perfezionamento in biologia delle razze umane sono le seguenti:




tassa annua d'iscrizione ..................................... L. 100 sopratassa d'esame ............................................ » 50


Le tasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola di perfezionamento in discipline corporative sono le seguenti:




tassa annua d'iscrizione ...................................... L. 200
sopratassa annua d'esame ....................................... » 50 sopratassa di diploma .......................................... » 25 tassa di diploma da versarsi all'Erario........................ » 200


Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alle altre Scuole o Corsi di perfezionamento sono le seguenti:



tassa annua d'iscrizione ............ .....................L. 500

sopratassa d'esame(compresa quella di diploma)............ » 100

tassa di diploma da versarsi all'Erario ................. » 200 ».



Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registralo alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 19. - MANCINI