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DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941, n. 1686

Accordo economico collettivo fra i produttori ed i commercianti di lampade elettriche. (041U1686)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-6-1942 al: 9-2-2011
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Art. 1

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo fra i produttori ed i commercianti di lampade elettriche, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 4 ottobre 1940-XVIII, tra la Confederazione fascista degli industriali, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie varie e della Federazione nazionale fascista degli artigiani, e la Confederazione fascista dei commercianti, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta del 18 dicembre 1940-XIX, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo fra i produttori ed i commercianti di lampade elettriche.

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno,

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI