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REGIO DECRETO 27 aprile 1942, n. 469

Modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa. (042U0469)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  3-6-1942 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto lo statuto della Regia università di Pisa, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2278, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2225, 20 settembre 1928-VI, n. 2251, 31 Ottobre 1929-VIII, n. 2473, 30 ottobre 1930-IX, n. 1916, 22 ottobre 1931-IX, n. 1339, 27 ottobre 1932-X, n. 2098, 13 dicembre 1934-XIII, n. 2408, 1° ottobre 1936 XIV, n, 2462, 27 ottobre 1937-XV, n. 2170, 9 maggio 1939-XVII, n. 1314, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1744, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2071;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;
Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Pisa, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
Art. 23. - Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « storia e dottrina del fascismo».
Art. 38. - Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di «storia e dottrina del fascismo».
Art. 39. - Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « storia e dottrina del fascismo».
Art. 56. - È sostituito dal seguente:
«La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine generale lo sviluppo della ricerca e degli studi nel campo scientifico cui appartengono gli insegnamenti indicati negli articoli seguenti. Essa conferisce le lauree seguenti:
laurea in chimica;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze naturali;
laurea in scienze biologiche.
Presso la Facoltà è tenuto anche il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria».
Gli articoli da 61 a 63 sono sostituiti dai seguenti:
« Art. 61. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Biennio di studi propedeutici.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche (biennale).
2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
3. Chimica organica (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).
7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
11. Esercitazioni di fisica sperimentale.
Art. 62. - Il triennio di studi di applicazione ha due diversi indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico.
Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:
1: Chimica fisica (biennale).
2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).
Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Chimica organica industriale.
(*) 5. Chimica biologica.
(*) 6. Chimica farmaceutica.
7. Chimica bromatologica.
8. Farmacologia.
9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
11. Chimica agraria.
12. Chimica di guerra.
(*) 13. Elettrochimica.
14. Fisiologia generale (corso speciale per chimici).
Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
(*) 4. Fisica superiore.
(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 6. Elettrochimica.
7. Scienza dei metalli.
(*) 8. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).
9. Chimica di guerra.
(*) 10. Spettroscopia.
(*) 11. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali).
(*) 12. Chimica industriale.
13. Geochimica.
Art. 63. - I tre insegnamenti complementari di «analisi matematica», di «geometria analitica con elementi di proiettiva» e di «meccanica razionale con elementi di statica grafica» possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche» (biennale).
L'insegnamento biennale di «analisi matematica» importa due esami distinti.
Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.
I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.
La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi».
Art. 67. - Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di «geometria algebrica».
Dopo l'art. 75 sono aggiunti i seguenti articoli contenenti le norme del corso di laurea in scienze biologiche.
«Art. 76. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Botanica (biennale).
6. Zoologia (biennale).
7. Anatomia comparata.
8. Anatomia umana.
9. Istologia ed embriologia.
10. Fisiologia generale (biennale).
11. Chimica biologica.
12. Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Antropologia.
4. Biologia delle razze umane.
5. Genetica.
6. Patologia generale.
7. Microbiologia.
8. Parassitologia.
9. Entomologia agraria.
10. Fisiologia vegetale.
11. Patologia vegetale.
12. Geologia.
13. Paleontologia.
14. Statistica.
Gl'insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale che quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Lo studente deve inoltre frequentare due laboratori, uno biennale ed uno annuale, scelti fra quelli di botanica, di fisiologia, di zoologia ed anatomia comparata, anatomia umana, patologia generale.
Art. 77. - La frequenza dei corsi di botanica e di zoologia deve precedere l'iscrizione al corso di paleontologia. La frequenza al corso di zoologia deve precedere la frequenza al corso di parassitologia e di entomologia agraria.
L'esame di istituzioni di matematiche deve precedere gli esami di fisica e di statistica.
Gli esami di botanica e di zoologia (biennali) devono precedere l'esame di paleontologia. L'esame di zoologia deve precedere l'esame di anatomia comparata, di parassitologia e di entomologia agraria.
Art. 78. - A coloro che ottengono l'iscrizione in base ad una laurea già conseguita o che provengono da corsi di studio di altre lauree e semprechè siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, sono convalidate le iscrizioni delle materie in comune e gli esami relativi eventualmente già sostenuti, gli altri corsi ed esami sono convalidati nel modo seguente:
1. Corsi vari di chimica per chimica generale ed inorganica (con esercizi).
2. Corsi vari di matematica per istituzioni di matematiche.
3. Fisiologia per fisiologia generale.
4. Botanica (corso annuale) per botanica (primo anno).
5. Zoologia (corso annuale) e zoologia e biologia generale per zoologia (primo anno).
A coloro i quali ottengono l'iscrizione in base ad una laurea già conseguita, non possono essere convalidati,oltre i corsi fondamentali già superati, più di due corsi complementari».
In conseguenza dell'aggiunzione dei detti articoli è modificata la numerazione di quelli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 81 (già 78). - È sostituito dal seguente:
«I laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche, in farmacia, in chimica, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze agrarie, in ingegneria civile o industriale, che intendano seguire un corso di studi per il conseguimento di altra laurea conferita dalla Facoltà e purché siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica possono essere iscritti a seconda dei corsi seguiti e degli esami superati e su parere della Facoltà stessa, all'anno di corso qui di seguito indicato:
a) per il corso di laurea in chimica possono essere ammessi al secondo, terzo o eventualmente al quarto anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia, in scienze agrarie, in ingegneria civile o industriale. I laureati anzidetti per essere ammessi al terzo o al quarto anno devono aver preso iscrizione e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del biennio di studi propedeutici per il corso di laurea in chimica;
b) per il corso di laurea in fisica possono essere ammessi al terzo o al quarto anno i laureati in scienze matematiche e in ingegneria civile o industriale, e al secondo o al terzo anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in chimica e farmacia. Dal biennio propedeutico per l'ingegneria gli studenti possono essere ammessi al secondo o al terzo anno a seconda degli studi fatti e degli esami superati. A coloro che sono forniti di altra laurea, le abbreviazioni che possono essere concesse saranno esaminate dalla Facoltà caso per caso;
c) per il corso di laurea in scienze matematiche possono essere ammessi al quarto anno i laureati in fisica; al terzo o quarto anno i laureati in ingegneria civile o industriale e al secondo o terzo anno i laureati in scienze naturali, in chimica, in chimica e farmacia, nonché à giovani provenienti dalle Accademie militari di artiglieria e genio, navale o aereonautico.
d) per le abbreviazioni di Corso che possono essere concesse per il corso di laurea in matematica e fisica a coloro che abbiano conseguito altra laurea presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali o presso la Facoltà d'ingegneria, viene deciso caso per caso, finchè possibile, attenendosi alle norme stabilite per l'ammissione ai corsi per la laurea in fisica e per la laurea in scienze matematiche. Dal biennio propedeutico per l'ingegneria gli studenti possono essere ammessi al secondo o al terzo anno del corso per la laurea in matematica e fisica, a seconda degli studi fatti e degli esami superati;
e) per il corso di laurea in scienze naturali i laureati in chimica e farmacia, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze agrarie e in fisica possono essere iscritti di regola al secondo anno e l'iscrizione al terzo anno può essere concessa in qualche caso a seconda degli studi fatti.
f) per il corso di laurea in scienze biologiche i laureati in scienze naturali che abbiano svolto la tesi in botanica ed in zoologia od anatomia comparata possono essere ammessi al quarto anno; i laureati in scienze naturali che abbiano svolto la tesi in geologia, in mineralogia od in petrografia saranno ammessi al terzo anno; i laureati in medicina, in medicina veterinaria; in scienze agrarie potranno essere iscritti di regola al terzo anno; i laureati in chimica ed in farmacia al secondo anno. Le abbrevazioni che saranno concesse a coloro che sono forniti di altra laurea saranno esaminate dalla Facoltà caso per caso e giudicate a seconda degli studi fatti e degli esami superati».
Art. 96 (già 93). - È sostituito dal seguente:
«Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria civile, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli undici insegnamenti fondamentali comuni di cui sopra.
Deve inoltre:
1) aver seguito i corsi e superato gli esami dei seguenti insegnamenti che sono considerati fondamentali per la sezione d'ingegneria civile:
a) Comuni a tutte le sottosezioni:
12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
13. Estimo civile e rurale;
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.
b) Per la sottosezione edile:
15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.
e) Per la sottosezione idraulica:
15. Costruzioni idrauliche;
16. Impianti speciali idraulici.
d) Per la sottosezione trasporti:
15. Costruzione di ponti;
16. Tecnica ed economia dei trasporti.
L'insegnamento di architettura tecnica è biennale per la sottosezione edile.

2)

aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno due insegnamenti complementari compresi nell'elenco di cui al precedente articolo. Dei diciotto insegnamenti prescritti per il conseguimento della laurea, lo studente potrà sceglierne uno solo della durata di un semestre».

Art. 1

Art. 125 (già 122). È sostituito dal seguente:

«Le tasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola sono le seguenti:
tassa annua d'iscrizione L. 200
sopratassa annua per gli esami » 50 sopratassa di diploma » 25
tassa di diploma da versarsi all'Erario » 200».

Art. 136 (già 133). - È sostituito dal seguente:

«Gli insegnamenti del corso di specializzazione in discipline fitopatologiche sono i seguenti:

Insegnamenti generali.

1. Patologia generale e comparata.

2. Agricoltura, insetti e mezzi agrari di lotta.

3. Complementi di micologia.

4. Complementi di batteriologia e immunologia.

5. Complementi di entomologia.

6. Applicazioni di genetica.

7. Applicazioni di ecologia e malattie ambientali.

8. Terapia (anticrittogamia).

9. Disinfezione e lotta biologica contro gli insetti.

10. Rilevazione e stima dei danni della grandine.

11. Valutazione dei danni e utilizzazione dei materiali avariati.

12. Legislazione e politica fitosanitaria.

Insegnamenti speciali.

1. Malattie crittogamiche dei cereali e delle piante pratensi.

2. Nemici animali dei cereali e delle piante pratensi.

3. Malattie crittogamiche delle piante da orto e da giardino.

4. Nemici animali delle piante da orto e da giardino.

5. Malattie crittogamiche delle piante industriali.

6. Nemici animali delle piante industriali.

7. Malattie crittogamiche degli agrumi.

8. Nemici animali degli agrumi.

9. Malattie crittogamiche dei fruttiferi.

10. Nemici animali dei fruttiferi.

11. Malattie crittogamiche della vite e dell'olivo.

12. Nemici animali della vite e dell'olivo.

13. Malattie crittogamiche delle colture coloniali.

14. Nemici animali delle colture coloniali.

15. Malattie crittogamiche delle piante forestali.

16. Nemici animali delle piante forestali.

17. Parassitismo delle fanerogame.

18. Animali dannosi alle coltivazioni (esclusi insetti)».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 Maggio 1942-XX

Atti del Governo, registro 445, foglio 48. - MANCINI