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REGIO DECRETO 27 aprile 1942, n. 467

Modificazioni allo statuto della Regia università di Firenze. (042U0467)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  3-6-1942 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto la statuto della Regia università di Firenze, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2406 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2230, 30 ottobre 1930-IX, n. 1826, 1° ottobre 1931-IX, n. 1441, 6 dicembre 1934-XIII, n. 2449, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2475, 27 ottobre 1937-XV, n. 2620, 5 maggio 1939-XVII, n. 1165, 20 ottobre 1940-XVIII, numero 2057;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940 anno XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173 e 24 ottobre 1941-XIX, numero 1375;
Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, numero 1247;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiano

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Firenze, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 1

Art. 10. - È sostituito dal seguente:

«Ai fini della iscrizione e frequenza:

le istituzioni di diritto privato devono precedere il diritto civile e il diritto commerciale;

le istituzioni di diritto romano devono precedere il diritto romano;

il diritto costituzionale deve precedere il diritto amministrativo, il diritto ecclesiastico e il diritto corporativo;

le istituzioni di diritto privato, il diritto processuale civile e il diritto costituzionale, debbono precedere il diritto internazionale;

l'economia politica corporativa e il diritto costituzionale debbono precedere la scienza delle finanze e il diritto finanziario.

Analoghe precedenze debbono essere osservate nei riguardi degli esami delle discipline sopraindicate.

Ai fini degli esami le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano debbono precedere gli esami di storia del diritto italiano.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie e per i corsi biennali gli esami vengono sostenuti alla fine di ciascun anno o alla fine del biennio».

Art. 16 - È sostituito dal seguente:

«Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori e posseggano il diploma di maturità classica possono essere iscritti, a giudizio della Facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in scienze politiche e in economia e commercio che vengono ammessi al 3°.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degl'insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano degli studi».

Art. 22. - È sostituito dal seguente:

«Coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori e posseggano il diploma di maturità classica o scientifica possono essere iscritti, a giudizio della Facoltà, ad un anno di corso non oltre il secondo, salvo i laureati in giurisprudenza e in economia e commercio che vengono ammessi al terzo anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano degli studi».

Gli articoli 74 e 75 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 74. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un trienno di studi di applicazione.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche (biennale).

2. Chimica generale ed inorganica (biennale).

3. Chimica organica (biennale).

4. Chimica analitica.

5. Fisica sperimentale (biennale).

6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici).

7. Esercitazioni di matematiche (biennale).

8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.

9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.

10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.

11. Esercitazioni di fisica, sperimentale,

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico;
inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Chimica fisica (biennale).

2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.

3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).

4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.

5. Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).

2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.

3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica,

(*) 4. Chimica organica industriale.

(*) 5. Chimica biologica.

(*) 6. Chimica farmaceutica.

7. Chimica bromatologica.

(*) 8. Farmacologia.

(*) 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.

(*) 10. Chimica agraria.

(*) 11. Elettrochimica.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).

2. Geometria analitica, con elementi di proiettiva.

3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.

(*) 4. Fisica superiore.

(*) 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali).

(*) 6. Elettrochimica.

7. Geochimica.

(*) 8. Chimica applicata (ai materiali da costruzione).

(e) 9. Spettroscopia.

(*) 10. Misure elettriche.

(*) 11. Chimica industriale.

I tre insegnamenti complementari di «analisi matematica», di «geometria analitica con elementi di proiettiva» e di «meccanica razionale con elementi di statica grafica» possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di «istituzioni di matematiche» (biennale).

Per l'insegnamento di «analisi matematica» vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 75. - Gl'insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, esercitazioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica fisica, fisica, importano un esame alla fine di ciascun anno di corso».

Art. 101. - Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di chimica bromatologica».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1942-XX

Atti del Governo, registro 445, foglio 49. - MANCINI