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LEGGE 26 marzo 1942, n. 406

Agevolazioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni per impianti radiofonici centralizzati in quartieri e villaggi popolari. (042U0406)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-5-1942 al: 20-2-1945
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Art. 1



Gli impianti radiofonici in quartieri, villaggi operai ed in edifici degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, degli enti e gestioni speciali per la costruzione e acquisto di case popolari, riconosciuti dal Ministero dei lavori pubblici e dagli enti di diritto pubblico che esplicano attività industriale estrattiva di interesse nazionale, che comprendono nuclei di oltre dieci installazioni di altoparlanti derivati da un impianto centralizzato, sono soggetti al pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni ridotto a L. 25 per ciascun altoparlante.

I ratei mensili per i nuovi utenti sono stabiliti in L. 2.

L'abbonamento ordinario annuo per l'apparecchio centrale ricevente resta fissato nella misura normale di L. 81, da ripartirsi in parti uguali fra i singoli utenti. La prima ripartizione va fatta in base al numero degli abbonati all'epoca dell'attivazione dell'impianto complessivo.

Qualora durante l'anno il numero degli utenti sia aumentato o diminuito, all'atto della rinnovazione dell'abbonamento dovrà essere fatta una nuova ripartizione, tenendo conto del numero complessivo degli abbonati che viene a verificarsi in seguito agli aumenti o alle diminuzioni.