stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 novembre 1941, n. 1671

Sospensione, durante lo stato di guerra, delle opere pubbliche appaltate in Libia. (041U1671)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-4-1942 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, sull'ordinamento dei servizi della Corte dei conti nell'Africa Italiana, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 361;
Visto il R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397, che approva le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle colonie e successive modificazioni;
Visto l'ordinamento amministrativo contabile per le colonie approvato con R. decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271, e successive modificazioni;
Considerata la necessità in relazione all'attuale stato di guerra, di adottare provvidenze per la sospensione delle opere pubbliche nella Libia;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Durante lo stato di guerra il Governatore generale della Libia può sospendere l'esecuzione delle opere in corso.

La sospensione deve risultare da apposito verbale da compilarsi in applicazione del combinato disposto degli articoli 15 e 69 del regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori eseguiti in colonia per conto dell'Amministrazione approvato con decreto del Ministro per le colonie 8 settembre 1931-XII, n. 232.