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REGIO DECRETO 12 gennaio 1942, n. 213

Ordinamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra. (042U0213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-4-1942 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV,
n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra provvede al funzionamento dei suoi servizi centrali e periferici:

1) con ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza comandati a norma del successivo art. 2, intendendosi a tale fine istituita la posizione di comando per il personale delle Forze armate e dei corpi militari, i cui ordinamenti tale posizione non prevedono;

2) con ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza richiamati dal congedo e comandati dai Ministeri militari su richiesta del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

3) con sottufficiali di carriera o richiamati dal congedo delle varie Forze armate e comandati dai rispettivi Ministeri militari su richiesta del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, intendendosi a tal fine istituita la posizione di comando per il personale delle Forze armate e dei corpi militari, i cui ordinamenti tale posizione non prevedono.

Le richieste, sia in questo che nel caso del n. 2, vengono fatte in base al fabbisogno di personale necessario secondo gli sviluppi contingenti dei servizi del Sottosegretariato previe intese col Ministero delle finanze, quando il numero delle unità da richiedere superi quello in servizio alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

4) col personale civile dei ruoli del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;

5) col personale civile delle altre Amministrazioni dello Stato comandato su richiesta nominativa del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, previo consenso delle Amministrazioni interessate;

6) con personale avventizio ed a contratto, assunto a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.