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REGIO DECRETO 5 dicembre 1941, n. 1667

Contributo dovuto dal comune di Broni, della provincia di Pavia, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale. (041U1167)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1942
Il presente provvedimento è stato originariamente pubblicato in G.U. con il n. 1167
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-4-1942 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio Provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Broni, della provincia di Pavia, e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, detto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la liquidazione del contributo che il comune di Broni, della provincia di Pavia, deve versare alla Regia tesoreria dello stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'articolo 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 6500 per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, al lordo di L. 1187,75 già spese.