stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 27 dicembre 1941, n. 1656

Applicazione nei confronti di Cuba del R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra. (041U1656)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-3-1942 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visti gli articoli 160, 253 e 362 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, concernente la determinazione delle merci dichiarate contrabbando di guerra;

Ritenuto che, dal 13 dicembre 1941-XX; l'Italia è in guerra con Cuba e che pertanto dalla stessa data,la lista delle cose costituenti contrabbando di guerra, stabilita con il predetto Regio decreto, deve essere considerata applicabile anche nei confronti di Cuba;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 16 luglio 1940-XVIII, n. 1056, è applicabile nei confronti di Cuba, dal 13 dicembre 1941-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANO - TERUZZI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1942-XX

Atti del Governo, registro 443, foglio 9. - MANCINI