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LEGGE 29 dicembre 1941, n. 1641

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1941.XIX, n. 882, concernente il divieto dell'alienazione e dell'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose. (041U1641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-2-1942 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882, concernente il divieto dell'alienazione e dell'esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - CIANO - RICCI - RICCARDI - TERUZZI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI