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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1941, n. 1623

Divieto di rimozione e obbligo della denuncia di materiale bellico. (041U1623)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 aprile 1942, n. 589 (in G.U. 12/06/1942, n. 138).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-2-1942 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Riconosciuto lo stato di necessita derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque, senza autorizzazione dell'autorità competente o senza giustificato motivo, rimuove armi da fuoco o parti di esse, munizioni o esplosivi, che costituiscono materiale bellico, è punito, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica, con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a L. 5000.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo rinvenuto alcuna delle cose indicate nel comma precedente, compia atti che possano determinarne o accrescerne la pericolosità.