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REGIO DECRETO 22 dicembre 1941, n. 1601

Modificazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, recanti norme sulla requisizione del naviglio mercantile. (041U1601)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-2-1942 al: 23-7-1946
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E Dl ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, e successive modificazioni, che detta norme sulla requisizione del naviglio mercantile, ed in particolare l'articolo 61 di essa;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che dispone l'applicazione nei territori dello Stato, compresi quelli dell'Africa italiana e dei Possedimenti, delle disposizioni della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia, e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'aeronautica e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai soli effetti della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, la cattura da parte del nemico ed il sequestro o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero della nave o del galleggiante requisito per uso temporaneo si considerano come perdita della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.