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LEGGE 22 gennaio 1942, n. 12

Proroga dei termini per le rettifiche delle dichiarazioni presentate agli effetti della imposta ordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. (042U0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-2-1942 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, concernente l'azione della Finanza per la rettifica delle dichiarazioni agli effetti dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, realizzati nell'anno 1939, è prorogato al 31 dicembre 1942-XXI.

Alla stessa data è prorogato il termine per la rettifica delle dichiarazioni, ai fini di detta imposta straordinaria, dei redditi realizzati nell'anno 1940.