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REGIO DECRETO 17 ottobre 1941, n. 1205

Modificazioni allo statuto della Regia università di Perugia. (041U1205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  28-11-1941 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Perugia, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1107, e modificato con il R. decreto 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1471;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Perugia, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Articoli 10 e 21. - Agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in giurisprudenza e in economia e commercio è aggiunto quello di «storia e dottrina del Fascismo».

Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di «microbiologia».

Art. 38. - 1) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di «orticoltura e floricoltura» (semestrale),

2) È soppresso l'insegnamento complementare di «idrobiologia e pescicoltura » (semestrale).

Art. 61.- Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le tasse sono fissate nella seguente misura: tassa annua d'iscrizione L. 250, sopratassa annua per esami L. 100, oltre quel contributo per spese di esercitazioni, che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione della Regia università, su parere del Consiglio direttivo del corso».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dallo Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Bottai

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1941-XX

Atti del Governo, registro 439, foglio 38. - Mancini