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LEGGE 17 agosto 1941, n. 957

Aumento del limite massimo dei fondi di riserva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. (041U0957)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-10-1941 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'art. 10, 1° e 3° comma, del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, è modificato come segue:

«Per ciascuna Azienda dei monopoli di Stato è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste, formato con assegnazioni da farsi nei singoli esercizi in ragione del 2 per cento dei prodotti di carattere industriale e commerciale delle Aziende stesse.

«Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto L. 100.000.000 per l'Azienda tabacchi, L. 20.000.000 per quella dei sali e L. 3.000.000 per quella del chinino di Stato. Le somme prelevate dai fondi di riserva delle singole Aziende saranno reintegrate mediante appositi stanziamenti da approvarsi con la procedura stabilita per le variazioni di bilancio».