stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 giugno 1941, n. 878

Norme di procedura per il funzionamento del Tribunale delle prede. (041U0878)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/1941. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/2010)
nascondi
vigente al 18/05/2024
Testo in vigore dal: 3-9-1941
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1823, che  approva  le
norme di procedura per i giudizi davanti il Tribunali delle prede; 
  Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 marzo 1941-XIX,  n.  219  col
quale il Governo del Re e'  autorizzato  a  modificare  le  anzidette
norme di procedura; 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo,  Capo  del  Governo  Ministro
Segretario di Stato per l'interno, per la guerra per la  marina,  per
l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per  gli  affari  esteri,  per
l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le
comunicazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articolo 25, 61 e 63 delle norme di  procedura  per  i  giudizi
davanti  il  Tribunale  delle  prede,  approvate  con  R.  decreto  5
settembre 1938-XVI, n. 1823, sono modificate come dal testo seguente: 
 
                              «Art. 25. 
             (Ordinanza per la fissazione dell'udienza). 
 
  Chiusa la trattazione  scritta  gli  atti  vengono  dal  segretario
presentati al presidente, il quale, ove non creda di riservare a  se'
la causa, l'assegna con propria ordinanza al vice presidente, che  in
tal caso esercita tutte le attribuzioni del presidente. 
  Il presidente, con propria ordinanza: 
  1) dispone la comunicazione  degli  atti  al  commissario  del  Re,
perche' formuli le sue conclusioni; 
  2) ordina la citazione delle parti per l'udienza indicata nell'art.
27, fissando la data dell'udienza stessa a un  intervallo  di  almeno
dieci giorni dalla, chiusura della trattazione scritta. 
  La Segreteria provvede immediatamente alla comunicazione degli atti
al commissario del Re ed alla citazione delle parti». 
 
                             « Art. 61. 
                  (Funzionamento della Segreteria) 
 
  Il funzionamento della Segreteria e' regolato dalle  norme  di  cui
all'art. 66». 
 
                              «Art. 63. 
                      (Registro delle istanze). 
 
  La Segreteria deve tenere un registro nel quale sono annotate,  nel
loro ordine di presentazione, le istanze proposte in via,  principale
o in garanzia e quelle di  provvedimenti  cautelari,  in  quanto  non
siano connessi con un giudizio pendente. 
  Per ogni istanza annotata nel registro, devono essere indicati;  in
apposite colonne, gli atti delle parti e i provvedimenti del giudice,
le notificazioni, le udienze, i mezzi di  prova  eseguiti,  le  tasse
giudiziali pagate dalle parti e le somme da esse  anticipate  per  le
spese degli atti da eseguirsi a cura della segreteria. 
  Il  registro  delle  istanze  e'  firmato  in  ciascun  foglio  dal
presidente con l'indicazione, in fine, del numero dei fogli dei quali
il registro si  compone.  Il  registro  e'  chiuso  ogni  giorno  con
l'apposizione della firma del segretario».