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REGIO DECRETO 14 giugno 1941, n. 878

Norme di procedura per il funzionamento del Tribunale delle prede. (041U0878)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/1941. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/06/2010)
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Testo in vigore dal:  3-9-1941

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1823, che approva le norme di procedura per i giudizi davanti il Tribunali delle prede;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219 col quale il Governo del Re è autorizzato a modificare le anzidette norme di procedura;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra per la marina, per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articolo 25, 61 e 63 delle norme di procedura per i giudizi davanti il Tribunale delle prede, approvate con R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1823, sono modificate come dal testo seguente:

«Art. 25.
(Ordinanza per la fissazione dell'udienza).

Chiusa la trattazione scritta gli atti vengono dal segretario presentati al presidente, il quale, ove non creda di riservare a sé la causa, l'assegna con propria ordinanza al vice presidente, che in tal caso esercita tutte le attribuzioni del presidente.
Il presidente, con propria ordinanza:
1) dispone la comunicazione degli atti al commissario del Re, perché formuli le sue conclusioni;
2) ordina la citazione delle parti per l'udienza indicata nell'art. 27, fissando la data dell'udienza stessa a un intervallo di almeno dieci giorni dalla, chiusura della trattazione scritta.
La Segreteria provvede immediatamente alla comunicazione degli atti al commissario del Re ed alla citazione delle parti».

« Art. 61.
(Funzionamento della Segreteria)

Il funzionamento della Segreteria è regolato dalle norme di cui all'art. 66».

«Art. 63.
(Registro delle istanze).

La Segreteria deve tenere un registro nel quale sono annotate, nel loro ordine di presentazione, le istanze proposte in via, principale o in garanzia e quelle di provvedimenti cautelari, in quanto non siano connessi con un giudizio pendente.
Per ogni istanza annotata nel registro, devono essere indicati; in apposite colonne, gli atti delle parti e i provvedimenti del giudice, le notificazioni, le udienze, i mezzi di prova eseguiti, le tasse giudiziali pagate dalle parti e le somme da esse anticipate per le spese degli atti da eseguirsi a cura della segreteria.
Il registro delle istanze è firmato in ciascun foglio dal presidente con l'indicazione, in fine, del numero dei fogli dei quali il registro si compone. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario».