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REGIO DECRETO 22 maggio 1941, n. 632

Ripristino della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali. (041U0632)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  30-7-1941 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali;
Vista la legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1733, concernente la sospensione dell'applicazione della legge anzidetta;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

A decorrere dal 1° febbraio 1941-XIX è ripristinata l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 405, contenente norme per la limitazione del consumo del carbon fossile nelle officine da gas nazionali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ricci - Host Venturi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 435, foglio 35. - Mancini