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REGIO DECRETO 31 marzo 1941, n. 598

Approvazione del regolamento organico per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute. (041U0598)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  20-7-1941 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187, che istituisce i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 111, concernente la riorganizzazione dei ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il R. decreto 4 marzo 1910-XVIII, n. 153, contenente disposizioni per il personale degli Uffici commerciali all'estero e modifiche ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;
Ritenuta la necessità di emanare il regolamento per il personale predetto;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 3 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero per gli scambi e per le valute in data 23 febbraio 1941-XIX;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'accluso regolamento per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute, costituito da 76 articoli e 14 allegati, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Gatti

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1941-XIX

Atti del Governo, registro 431, foglio 107. - Mancini