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REGIO DECRETO 11 febbraio 1941, n. 397

Modificazione all'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680, relativo alla nomina dei presidi e dei direttori del Regi istituti e delle Regie scuole di istruzione media tecnica. (041U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-6-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 29 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680, riguardante le norme per la nomina dei presidi e direttori dei Regi Istituti e delle Regie scuole d'istruzione media tecnica;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il primo comma dell'art. 4 del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1680, è sostituito dal seguente:

«Ogni anno il Ministero dell'educazione nazionale forma per i singoli tipi di scuole e istituti d'istruzione media tecnica un elenco di professori riconosciuti idonei all'ufficio di preside o direttore.

Nell'elenco possono essere inclusi, ancorché siano temporaneamente posti a disposizione di altre Amministrazioni o addetti ad altro ufficio, i professori, non compresi nel ruolo d'onore, i quali siano iscritti al Partita Nazionale Fascista, siano provveduti di laurea, ed abbiano almeno un quadriennio di anzianità di ordinario,

Ai fini della inclusione nell'elenco di cui ai commi precedenti e della nomina all'ufficio di direttore o di preside nelle scuole e negli istituti tecnici agrari, industriali e nautici, si considerano lauree tecniche, ai sensi dell'art. 29 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, quelle richieste per l'ammissione ai concorsi alle cattedre di materie tecniche di ciascun tipo di scuola o istituto».