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LEGGE 23 gennaio 1941, n. 151

Integrazione di spesa per contributi statali nella costruzione del nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna. (041U0151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-4-1941 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le autorizzazioni di spesa, di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 770, ed alla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1838, costituiscono unico fondo per la concessione dei contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali e delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sicilia ed in Sardegna, e sono aumentate complessivamente di L. 3.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1941-42, 1942-43 e 1943-44.

Per l'esercizio finanziario 1940-41 il limite d'impegno di cui all'art. 5, primo comma, della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, è elevato di L. 3.000.000 per la concessione dei contributi per le opere suddette.