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REGIO DECRETO 6 novembre 1940, n. 2040

Estensione alla Libia ed all'Africa Orientale Italiana della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, relativa alle esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose. (040U2040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-4-1941 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, numero 675;
Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, numero 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visti la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, ed il R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944, riguardanti esenzioni tributarie accordate nel Regno a favore delle famiglie numerose;
Visto il R. decreto 10 ottobre 1929-VII, n. 1905, col quale i Governatori delle singole Colonie sono stati autorizzati a concedere esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose ivi residenti, nei limiti e nei modi prescritti dalla legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e dal R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, concernente la concessione nel Regno di nuove esenzioni tributarie alle famiglie numerose;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:.

Art. 1



I Governatori generali della Libia e dell'Africa Orientale Italiana sono autorizzati a concedere, con decorrenza dal 23 marzo 1939-XVII, la esenzione dai tributi ivi vigenti e le agevolazioni tributarie nei limiti e nei modi indicati dalle leggi 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, e dal R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944, concernenti esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose, venendo i Governatori generali sostituiti ai singoli Governatori nella competenza conferita con il R. decreto 10 ottobre 1929-VII, n. 1905.