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REGIO DECRETO 9 novembre 1940, n. 2038

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici. (040U2038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-4-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937-XV, n. 1501, concernente, l'ordinamento della Regia aeronautica e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici approvato con il R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

1) Il punto I delle disposizioni preliminari del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici è sostituito dal seguente:

«Nel presente regolamento sotto la denominazione di «ente» s'intendono compresi tutti gli istituti della Regia aeronautica che hanno amministrazione propria. Essi si distinguono in enti con funzionari delegati, agli effetti della legge sulla contabilità generale dello Stato, od in enti senza tali funzionari.

Sono enti con funzionari delegati:

a) le direzioni di commissariato aeronautico;
b) le direzioni dei servizi del materiale e degli aeroporti;
c) le direzioni del demanio aeronautico;
d) le direzioni delle costruzioni aeronautiche;
e) la Regia accademia aeronautica e la scuola di applicazione della Regia aeronautica;
f) lo stabilimento di costruzioni aeronautiche».

Il punto IV delle disposizioni preliminari del citato regolamento è soppresso.

Ogni qualvolta nel regolamento ricorre la denominazione di «Direzioni territoriali di commissariato dei servizi del materiale e degli aeroporti; del demanio», la denominazione stessa deve intendersi modificata con la seguente «direzione di commissariato; dei servizi del materiale e degli aeroporti; del demanio»;

L'art. 96 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Quando abbiano da trasportarsi somme, sia a seguito di riscossioni, sia per commutazione in vaglia del tesoro, sia per versamenti a titolo di entrate eventuali o per cambio di biglietti di grosso taglio od altro motivo di servizio, se le somme stesse non superino le lire venticinquemila, può essere delegato al versamento o al cambio, il gestore di cassa, se superino tale limite, le operazioni devono essere da lui eseguite in compagnia di altro ufficiale o impiegato civile, delegato dal comandante dell'ente.

Nell'uno e nell'altro caso, il capo dell'ufficio amministrativo deve provocare dal comandante le necessarie cautele per la sicurezza dei fondi stessi».

5) L'intestazione del capo II del titolo XII del regolamento è sostituita dalla seguente:

Regia Accademia aeronautica e scuola di applicazione della Regia aeronautica».

6) L'art. 232 del regolamento è sostituito dal seguente:

«L'amministrazione della Regia accademia aeronautica e della scuola di applicazione della Regia aeronautica è effettuata con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento interno in quanto non contrastino con quelle del presente regolamento».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI RIVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1941-XIX

Atti del Governo, registro 431, foglio 32. - MANCINI