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REGIO DECRETO 25 novembre 1940, n. 2008

Agevolazioni tributarie a favore della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.). (040U2008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-3-1941 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV n. 285;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta, del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli atti di trasferimento dei terreni di proprietà dei Governi dell'Africa Orientale Italiana alla Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.) per la costruzione di alberghi sono soggetti alla sola tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire venti.