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REGIO DECRETO 16 dicembre 1940, n. 1729

Nomina di commissari commerciali all'estero. (040U1729)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-1940 al: 28-10-1943
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VITTORIO EMANUELE III

GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, concernente il trattamento economico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute addetto agli Uffici commerciali all'estero;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni.
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Considerata la necessità di meglio adeguare i nostri servizi commerciali all'estero all'attuale situazione di guerra ed a quella del dopoguerra, ai fini della ripresa dei traffici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È data facoltà al Ministro per gli scambi e per le valute di affidare, con decreti emanati di concerto con il Ministro per gli affari esteri, a persone aventi particolare preparazione e competenza, funzioni di carattere economico commerciale nell'ambito dei rapporti economici dell'Italia con l'estero, da stabilirsi di volta in volta dal Ministro per gli scambi e per le valute.

Gli incaricati di cui al comma precedente assumono la qualifica di commissari commerciali all'estero.

Nel decreto di nomina sono indicati la durata dell'incarico, che non può andare oltre il 31 dicembre 1945-XXIV, ed il grado gerarchico al quale devono essere equiparati i commissari commerciali all'estero.

Ai medesimi spettano lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado attribuito, nonché gli assegni previsti per i titolari degli uffici commerciali all'estero dal R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1075, nei modi e nei casi ivi stabiliti.

Il numero massimo degli incarichi che possono essere conferiti, la loro ripartizione nei gradi gerarchici ed eventualmente altre limitazioni nel conferimento degli incarichi stessi, sono stabiliti e possono essere variati con decreti emanati di concerto fra i Ministri per gli scambi e per le valute, per gli affari esteri e per le finanze.