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LEGGE 26 ottobre 1940, n. 1543

Risarcimento dei danni di guerra. (040U1543)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-12-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1



È concesso, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti, un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno di cose mobili o immobili, in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

I danni alle navi ed ai relativi carichi sono risarcibili qualunque sia la località in cui si sono verificati.

Nessun risarcimento è dovuto per i danni che diano luogo ad indennizzo a norma della legge sull'assicurazione obbligatoria delle navi mercantili contro i rischi di guerra.