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LEGGE 6 luglio 1940, n. 1038

Ordinamento delle Segreterie universitarie. (040U1038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-9-1940 al: 21-12-2008
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Art. 1



Le Regie università ed i Regi istituti dell'ordine universitario hanno una segreteria che comprende anche un ufficio per i servizi di ragioneria ed un altro per quelli di economato e cassa.

Alle Segreterie delle Regie università e dei Regi istituti dell'ordine universitario - esclusi quelli aventi ordinamento speciale ai sensi dell'art. 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni - è addetto il personale amministrativo (gruppo A), di ragioneria (gruppo B) e d'ordine (gruppo C), di cui ai ruoli fissati dalla annessa tabella A, vistata dal Ministro per l'educazione nazionale e dal Ministro per le finanze.

Il personale di cui al precedente comma è statale ad ogni effetto di legge; i relativi ruoli sono aggiunti alle tabelle organiche esistenti per i dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Dalla data di applicazione della presente legge sono soppressi i ruoli dei direttori amministrativi, di cui alla tabella G, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, ed i ruoli transitori di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629.