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LEGGE 10 giugno 1940, n. 933

Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (040U0933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-8-1940 al: 2-4-1971
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, già modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 12. - Il comma primo è sostituito dal seguente:

«L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e composto dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro per l'Africa Italiana, quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo Ministero».

Art. 28. - È aggiunto il seguente comma:

«Per le aziende di credito di cui all'art. 5, lettera b), costituite nella forma di società commerciali, non possono parimenti eseguirsi le formalità prescritte dal Codice di commercio in ordine alle modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia della comunicazione dell'Ispettorato che approva le anzidette modificazioni».

Art. 42. - È aggiunto il seguente comma:

«Agli istituti indicati nell'art. 41 è applicabile la procedura di amministrazione straordinaria regolata dal capo II del titolo VII della presente legge, quando ricorrano le ipotesi prevedute nell'art.
57».

Art. 49. - Nel comma terzo, alle parole:

«Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato», sono sostituite le parole:

«Quando le deliberazioni di fusione abbiano avuto il nulla osta dell'Ispettorato, sentito il parere prescritto per le fusioni prevedute negli articoli 47 e 48».

È aggiunto il comma seguente:

«Le precedenti disposizioni e quelle degli articoli 51 e 52 si applicano anche nel caso in cui la fusione ha luogo mediante incorporazione».

Art. 53. - Alle parole «di una sede o filiale» sono sostituite le altre: «di sedi o filiali».

Art. 54. - È aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni dei primi quattro commi di questo articolo sono applicabili anche alla cessione delle attività o delle passività di una azienda di credito in liquidazione ad un'altra azienda, qualora la cessione stessa abbia luogo con l'autorizzazione dell'Ispettorato per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente. Il termine di quattro mesi indicato nel comma terzo è ridotto alla metà».

Art. 72. - Al comma primo è aggiunta la seguente disposizione:

«Spetta esclusivamente agli stessi commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza».

Art. 73. - Nel comma primo, alle parole: «la iscrizione ha luogo senza spese», sono sostituite le altre: «la iscrizione e la successiva cancellazione o riduzione hanno luogo gratuitamente».

Art. 74. - Al comma primo sono aggiunte le seguenti parole: «La trascrizione ha luogo gratuitamente».

Art. 99. - È sostituito dal seguente:

«I mutui a favore dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali e degli Istituti e delle Aziende collaterali dei predetti Enti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, possono essere effettuati, in quanto siano previsti dai rispettivi statuti, dagli Istituti di credito di diritto pubblico, dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno di prima categoria ed, in casi eccezionali, previo benestare dell'Ispettorato, anche dalle altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 della presente legge.

«Ferma la disposizione del comma precedente, gli Enti predetti, per il deposito delle disponibilità liquide, i servizi di cassa, la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca, non possono servirsi che delle aziende di credito indicate all'art. 5.

«Deve però essere sentito il preventivo parere dell'Ispettorato per l'attribuzione ad aziende di credito dei servizi di cassa e di deposito delle disponibilità liquide degli Enti suddetti che abbiano carattere nazionale od organizzazione diffusa in almeno trenta provincie del Regno.

«In casi speciali, i servizi di cassa dei Comuni possono essere affidati ai privati che gestiscono l'esattoria dei Comuni stessi con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, previo benestare dell'Ispettorato.

«Le aziende di credito non possono rendersi aggiudicatarie o comunque assumere la gestione di esattorie, senza il preventivo benestare dell'Ispettorato. Il tasso d'interesse per le anticipazioni di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 14 febbraio 1927-V, n. 125, non può comunque essere inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 32, comma primo, lettera b), della presente legge.

«Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le norme della presente legge, contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932-XI, n. 1631, 12 ottobre 1933-XI, n. 1399, e nei successivi decreti modificativi od esecutivi delle disposizioni stesse, nonché in qualsiasi altro provvedimento legislativo, regolamentare o ministeriale.

«Alla scadenza dei contratti in corso ovvero, quando non sia prevista alcuna scadenza, entro il 30 giugno 1941-XIX, il conferimento dei servizi bancari preveduti nel comma terzo sarà effettuato con l'osservanza della disposizione del comma medesimo».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Teruzzi - Grandi - Di Revel - Serena - Tassinari - Ricci Riccardi

Visto, il Guardasigilli: Grandi