stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 16 maggio 1940, n. 771

Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R. Accademia navale. (040U0771)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  26-7-1940 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R.
Accademia navale approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'ultimo comma dell'art. 5 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della R. Accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è sostituito dai seguenti:

«Nel decreto Ministeriale che indice il concorso sono stabiliti i criteri in base ai quali la Commissione esaminatrice dovrà effettuare la valutazione dei titoli dei concorrenti. Fra questi ultimi costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio quinquennale presso la R. Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

«Nello stesso decreto Ministeriale verrà altresì stabilito l'eventuale assoggettamento dei candidati ad una prova di attitudine didattica ed, occorrendo, anche ad una prova pratica».