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LEGGE 19 giugno 1940, n. 762

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata. (040U0762)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-7-1940 al: 21-12-2008
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, che istituisce una imposta generale sulla entrata, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, comma 3°, lettera c), alle parole: di pubblica utilità, nonché, sono sostituite le seguenti: di pubblica utilità come pure le oblazioni fatte dagli stessi Enti ed Istituti; e dopo le parole: di pubblica beneficenza, sono aggiunte le altre: nonché i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale; e dopo le parole: rette di spedalità sono aggiunte le altre: e di ricovero.

Alla lettera d), dello stesso comma 3° dell'art. 1, dopo la parola: tributario, sono aggiunte le seguenti: le somme introitate dagli esattori delle imposte dirette, dai ricevitori provinciali, dagli appaltatori od esattori delle imposte di consumo e da persone ed enti in genere incaricati della riscossione di tributi per conto dello Stato a titolo di compenso sulle riscossioni dei tributi ad essi demandate; i diritti di segreteria e di certificazione che competono per legge ad Enti pubblici e ad organi amministrativi, nonché gli emolumenti ed i diritti in genere che competono per legge alle Amministrazioni dello Stato o ai suoi funzionari.

Alla lettera f) dello stesso comma 3° dell'art. 1, dopo la parola: bancari, sono aggiunte le seguenti: o da rapporti di conto corrente, nonché quelli derivanti da risconto tra Aziende di credito o da risconto o anticipazione presso l'Istituto di emissione.

Alla lettera m) del 3° comma sono soppresse le parole: in dipendenza di vendite di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico e sono aggiunte le seguenti: dalla vendita di giornali, riviste e periodici di ogni specie.

All'art. 2 comma 1°, lettera a), alle parole: escluso il bestiame vivo, sono sostituite le seguenti: esclusi il bestiame vivo ed i prodotti vinicoli.

All'art. 3, lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: del Partito Nazionale Fascista, dell'Opera nazionale Dopolavoro e della Gioventù italiana del Littorio, nonché di quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Alla lettera c), dello stesso art. 3, alle parole: non soggetti all'imposta, sono sostituite le seguenti: non classificabili ai fini dell'imposta.

Alla lettera d) sono soppresse le parole: esclusa ogni forma di assicurazione sociale obbligatoria.

Allo stesso art. 3, è aggiunto il seguente secondo comma:
Costituiscono altresì atti economici soggetti all'imposta sull'entrata, a norma della presente legge, i passaggi di merci tra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, sempre che questi siano separati dalla azienda o luogo di produzione. L'imposta si corrisponde in base al prezzo all'ingrosso delle merci, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro per le finanze.

All'art. 4, comma 4°, le parole: 5 luglio 1934-XII, n. 1128, e 21 giugno 1938-XVI, n. 1151, sono sostituite con le seguenti: 22 settembre 1932-X, n. 1346, 5 luglio 1934-XII, n. 1128, e dalla legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 285.

All'art. 5, il comma 3°, è sostituito dal seguente:

Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, Enti per acquisti collettivi, Consorzi e Compagnie istituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta, si corrisponde con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anziché all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei detti prodotti da parte dei detti organismi, Enti, Consorzi e Compagnia, al momento della loro rivendita o distribuzione.

All'art. 6, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma: Per i contratti di assicurazione a forma popolare, per quelli a forma collettive e per quelli per i quali il pagamento dei premi viene effettuato mediante trattenuta su stipendi o pensioni, il diritto di rivalsa dell'imposta coi suoi interessi composti potrà essere effettuato dall'assicuratore con prelievo, al momento del pagamento, su quanto sarà in forza di essi dovuto.

Allo stesso articolo, 2° comma, dopo la parola: Littorio sono aggiunte le seguenti parole: nonché di quegli Enti che, per legge, siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso articolo, 3° comma, le parole: aggio sulle sono sostituite con le altre: compenso per le.

Allo stesso articolo, 4° comma, dopo le parole: in base a canoni fissi sono aggiunte le parole: stabiliti in base ad accordi stipulati a norma del successivo art. 16 e sono soppresse le parole: ovvero globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo.

Allo stesso articolo, dopo il 4° comma, è aggiunto il comma seguente: Per l'imposta il cui pagamento si effettua globalmente in base agli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, la rivalsa è ammessa per l'ammontare effettivo dell'imposta da versarsi allo Stato.

All'art. 7, ultimo comma, la parola: triplo è sostituita con la parola: quadruplo.

All'art. 8, comma 1°, lettera g), sono soppresse le parole: ed esclusivamente, e dopo la parola: doppie sono aggiunte le seguenti: o del servizio dei conti correnti postali.

Alla lettera t), dello stesso comma 1° dell'art. 8, è sostituita la seguente: t) entrate conseguite a titolo di compenso dagli esattori dei tributi erariali, provinciali e comunali per riscossioni di carattere non tributario: in base a denuncia documentata semestrale dell'aggio effettivamente riscosso, da presentarsi al competente Ufficio del registro entro il giorno 15 dei mesi di agosto e di febbraio di ciascun anno.

All'art. 9, il comma 3° è sostituito dai seguenti: Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato nel giorno di giovedì di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

È in facoltà di chi è autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gli importi di imposta non superiori a L. 50.

All'art. 12, comma 3° dopo la parola: interessi, sono soppresse le parole: di mora, ed alle parole: tasso legale di sconto, sono sostituite le seguenti: saggio ufficiale dello sconto.

All'art. 14, i commi 1°, 2° e 3° sono sostituiti dai seguenti: Per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo e per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta:

a) per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo: in base al valore del detto bestiame e secondo le norme stabilite dal regolamento, all'atto della macellazione o della soggezione delle relative carni all'imposta di consumo di cui al Regio decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni;
b) per i vini fini, esclusi gli spumanti, e per i vini comuni, mosti ed uve da vino, escluse le vinacce: in base al prezzo o valore dei detti prodotti, per il fatto della soggezione dei prodotti stessi alla imposta di consumo istituita col citato R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e successive disposizioni.

Il pagamento della imposta sulla entrata, a seconda che l'imposta di consumo sia riscossa a tariffa ovvero in abbonamento, si effettua nei modi stabiliti dal regolamento per la corresponsione dell'imposta sul bestiame vaccino, ovino e suino, vivo.

Limitatamente al bestiame ovino e suino, non è dovuta la imposta per i capi macellati destinati totalmente al consumo familiare del proprietario di essi.

Gli incaricati ed appaltatori della riscossione della imposta di consumo e gli incaricati della riscossione dei diritti di macellazione devono provvedere anche alla riscossione della imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini di cui sopra, giusta le norme del regolamento. Ai detti incaricati ed appaltatori compete, per tale riscossione, l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera A dell'art. 8 dell'allegato C al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, per gli acquisti delle marche occorrenti per la corresponsione dell'imposta effettuati presso gli Uffici del registro od altri Uffici ed Enti autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Dopo l'ultimo comma dello stesso art. 14 sono aggiunti i seguenti:
Le Intendenze di finanza determinano, periodicamente, in ciascuna Provincia, per mezzo di apposite tariffe, in base al prezzo medio delle varie qualità di vino, uve e mosti, sentiti i rappresentanti delle associazioni sindacali interessate, la quota fissa di imposta da riscuotersi per ciascuna qualità, giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Gli atti economici che hanno per oggetto bestiame vaccino, ovino e suino vivo, ovvero uve, mosti e vini fini e comuni anteriori al pagamento dell'imposta sull'entrata all'atto della macellazione o all'atto del pagamento dell'imposta di consumo, giusta le norme del presente articolo e del regolamento, sono esenti dall'imposta sull'entrata. Sono invece soggetti a tale imposta gli atti economici successivi.

All'art. 17, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

Le vendite nel Regno aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il Regno, non sono soggette ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'art. 52 della tabella allegato A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni, che le fatture stesse siano esibite ad un Ufficio del registro per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel Regno.

La data della vendita nel Regno, agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dal detto Ufficio sulle accennate fatture.

All'art. 20, in fine, è aggiunta la seguente lettera: g) I vini fini esclusi gli spumanti, i vini comuni, mosti ed uve da vino.

L'art. 21 è sostituito dal seguente:
Art. 21. - È esente da imposta l'entrata derivante dalle vendite che hanno luogo nel Regno, di merci destinate dall'acquirente alla esportazione, a condizione che le merci stesse siano dal venditore spedite direttamente all'estero o dal medesimo introdotte in un deposito o punto franco nel Regno, ovvero in luoghi o magazzini soggetti a vigilanza doganale, e l'effettuata esportazione od introduzione risulti da un'attestazione da apporsi dalla competente dogana sul duplo della fattura rilasciata dal venditore all'acquirente.

Gli esemplari della fattura sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 52 della tabella allegato A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.

Per le esportazioni a mezzo di pacchi postali l'attestazione di cui al primo comma è rilasciata dall'Ufficio postale che ha provveduto all'introito del pacco all'estero.

È data facoltà al Ministro per le finanze di consentire agli esportatori restituzioni della imposta già corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione nei casi, nella misura e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile del Ministro stesso.

Il trattamento stabilito dal decreto Ministeriale 9 luglio 1938-XVI, n. 74153, ai fini della restituzione della tassa di scambio per i prodotti esportati, di cui alla tabella annessa al decreto stesso, si applica anche per i prodotti che saranno esportati entro i primi cinque mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

All'art. 24, comma 1°, sono soppresse le parole: per il documento in base al quale si corrisponde l'imposta stessa, nonché della tassa di bollo per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul detto documento, e sono aggiunte le parole: per la quietanza contemporanea o successiva apposta sul documento in base al quale l'imposta medesima si corrisponde.

Dopo il 2° comma è aggiunto il seguente: quando l'imposta sull'entrata è corrisposta non ad ogni singolo introito, ma globalmente per tutti gli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo, commisurata all'ammontare effettivo di ciascun atto economico, essa è comprensiva anche della tassa di bollo che sarebbe dovuta sulle quietanze che vengano rilasciate per i singoli introiti.

Al 3° comma, è soppressa la parola: precedente, ed è aggiunta la parola: secondo.

Il 4° comma è soppresso ed è sostituito con i due seguenti commi:

Sono del pari soggetti alla tassa di bollo di cui sopra le note, conti, distinte ed altri equivalenti documenti emessi:

a) in relazione ad atti economici, per i quali l'imposta si corrisponde in base a canoni fissi annuali, ovvero in abbonamento soggetto a conguaglio, a norma della presente legge, del regolamento o degli accordi stipulati ai sensi del precedente articolo 16;
b) in relazione a trasferimenti di merci per le quali la imposta è dovuta in unica soluzione in base a quote fisse, a norma degli accordi di cui sopra, in rapporto al valore, al peso od al volume delle merci stesse. È fatta peraltro eccezione per i documenti di vendita emessi dalla ditta cui incombe l'obbligo del pagamento dell'imposta, nei casi in cui questa viene corrisposta direttamente sui detti documenti;

c) in relazione a trasferimenti di bestiame vaccino, ovino e suino, vivo, e di vini, mosti ed uve da vino, di cui all'articolo 14, posti in essere anteriormente alla macellazione o al pagamento dell'imposta di consumo.

Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo le note, conti, distinte ed altri documenti equivalenti relativi ad utenze telefoniche e a somministrazioni di energia elettrica, gas, ed acqua.

All'art. 32, comma 1°, dopo la lettera b), è aggiunto seguente capoverso: nella stessa ammenda, si incorre per le infedeli dichiarazioni nelle denunzie prescritte, dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, per la corresponsione dell'imposta sull'entrata.

All'art. 37, dopo il comma 2° sono aggiunti i seguenti commi:

Nella stessa pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 si incorre per la omessa presentazione, nei termini, delle denunzie prescritte dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16, ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata.

Per gli accordi di cui al comma precedente, già stipulati, s'incorre nella detta pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 per l'omessa presentazione delle prescritte denuncie entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

All'ultimo comma le parole: al precedente comma sono sostituite con le seguenti: ai tre commi precedenti.

All'art. 38, comma primo, alle parole: dal presente decreto e dal regolamento, sono sostituite le seguenti: dal presente decreto, dal regolamento e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16.

Nel comma 2° dello stesso art. 38, dopo le parole: stabiliti dal regolamento, sono inserite le seguenti: e dagli accordi stipulati a norma del precedente art. 16.

All'art. 39, comma 1°, dopo le parole: imposta di consumo sulle carni, sono inserite le seguenti: e sui vini, mosti ed uve da vino.

All'art. 53, comma 1°, dopo la parola: Littorio, sono aggiunte le parole: nonché a quegli Enti che, per legge, sono in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Allo stesso articolo, comma 2°, dopo le parole: L'imposta non si applica altresì, sono soppresse le seguenti: per le entrate costituite dalle somme percepite dagli esattori delle imposte erariali, provinciali e comunali a titolo di aggio sulle riscossioni in dipendenza di aggiudicazioni o conferimento già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, come pure. . .

All'art. 54, dopo il 3° comma, è aggiunto il seguente comma: Per gli atti economici aventi per oggetto trasferimenti di merci fra industriali commercianti ed esercenti, compiuti anteriormente all' 8 febbraio 1940-XVIII, l'imposta non è dovuta, ancorché la consegna o la spedizione della merce si effettui dopo la detta data, sempre quando risulti dai libri di commercio regolarmente tenuti dalla ditta venditrice, che fu emessa fattura, e fu eseguito il relativo pagamento prima della detta data.

All'art. 55, 1° comma, sono soppresse le parole: tre mesi dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto e sono sostituite con le seguenti: il 1° agosto 1940.

All'art. 56, l'ultimo comma, è sostituito dal seguente: Per i primi quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere usate, in luogo delle marche prescritte dalla lettera a), tanto le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio, come quelle ad unica sezione in vigore per l'applicazione dell'ordinaria tassa di bollo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera b) possono essere usate, fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche doppie prescritte per la corresponsione della tassa di scambio e fino a contraria disposizione anche le marche di cui alla lettera c), del presente articolo. In luogo delle marche prescritte dalla lettera c), fino ad esaurimento delle scorte esistenti, le marche già in uso per la corresponsione della tassa di scambio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 19 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

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Visto, il Guardasigilli: Grandi