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REGIO DECRETO 13 maggio 1940, n. 757

Norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto. (040U0757)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-7-1940 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156;
Visti la legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, per l'unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura, e il R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, contenente le norme di coordinamento previste dall'art. 12 della detta legge;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata la necessità di stabilire la misura dei contributi previsti dal predetto R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, e le norme per la concessione di essi, nonché ogni altra norma occorrente per l'esecuzione del Regio decreto-legge stesso;
Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129, e ritenuta l'urgenza di provvedere;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sulla somma annua di L. 1.500.000 per un quadriennio, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156, possono essere concessi agli agrumicoltori delle provincie della Sicilia:

1) un contributo per le nuove piantagioni eseguite nelle annate dal 1938-39 al 1941-42 nei terreni già occupati da limoneti distrutti od infetti dal «mal secco», ed effettuate con piante di melangolo innestate con arancio dolce e reinnestate con limone di varietà resistente. La misura di tale contributo non può superare la somma di lire otto per ogni pianta attecchita e che si presenti in ottimo stato di vegetazione;

2) un contributo per le operazioni di lotta razionale contro il «mal secco», eseguite, negli anni 1938 a 1941, nelle zone nelle quali l'infezione sia stata accertata dal Commissariato per la lotta contro il «mal secco», con risultati giudicati favorevoli dal Commissariato stesso. La misura di tale contributo, che non può superare la somma di lire due per pianta, né quella di lire duemila per ciascun beneficiario, sarà, proposta dalla Commissione di cui al successivo art. 3, in rapporto allo stato dell'agrumeto.

Sono ammessi alla concessione dei suddetti contributi il proprietario o l'enfiteuta dell'agrumeto, i quali peraltro sono tenuti a corrisponderne una parte all'affittuario, colono o compartecipante, proporzionalmente alle spese rispettivamente sostenute.