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LEGGE 13 maggio 1940, n. 690

Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti. (040U0690)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  17-7-1940 al: 29-6-1961
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Art. 1



Il servizio antincendi nei porti del Regno, esclusi quelli delle provincie della Libia, dipende dai comandanti di porto ed è esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco.

Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli Incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, anno XVII, n. 960.