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LEGGE 13 maggio 1940, n. 690

Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti. (040U0690)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 30-6-1961
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il servizio antincendi nei porti del Regno,  esclusi  quelli  delle
provincie  della  Libia,  dipende  dai  comandanti  di  porto  ed  e'
esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco. 
 
  Tale servizio  comprende  la  prevenzione  e  la  estinzione  degli
Incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che  a  bordo  delle
navi e dei galleggianti, nonche' la prestazione dei  servizi  tecnici
in genere, a mente del R. decreto-legge  27  febbraio  1939-XVII,  n.
333, convertito nella legge 22 maggio 1939, anno XVII, n. 960. 
                                                                ((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 13 maggio 1961 , n. 469 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1,
lettera b)) che sono attribuiti al Ministero dell'interno il servizio
antincendi nei porti di cui alla presente legge.