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LEGGE 21 maggio 1940, n. 657

Conferimento al Governatore della Banca d'Italia della carica di presidente di alcuni Enti di credito di diritto pubblico e scioglimento dell'Istituto per il credito navale. (040U0657)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-6-1940 al: 31-12-1993
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Art. 1



In deroga alle disposizioni vigenti, la carica di presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, spetta al Governatore della Banca d'Italia.