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LEGGE 9 maggio 1940, n. 368

Ordinamento del Regio esercito. (040U0368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-5-1940 al: 8-10-2010
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Art. 1



Il Regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale.

La parte metropolitana, anche se dislocata nel territorio dell'Africa italiana o dei possedimenti, è alla dipendenza del Ministero della guerra, il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale è alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero dell'Africa italiana, che vi provvede con i bilanci dei dipendenti governi.

Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana; l'organizzazione della parte coloniale è stabilita da altre disposizioni.