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LEGGE 18 aprile 1940, n. 288

Modificazioni all'ordinamento del personale postale e telegrafico. (040U0288)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-5-1940 al: 20-5-1950
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Art. 1



Per la dirigenza di aggruppamenti di servizi della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, il Ministro per le comunicazioni può conferire, sentito il Consiglio d'amministrazione, a non più di cinque funzionari, con non meno di quattro anni di anzianità nel grado 5°, la qualifica e le funzioni di capo servizio principale, con una indennità speciale di servizio, da determinarsi con decreto del Ministro predetto, di concerto col Ministro per le finanze, in misura non superiore a lire 1000 mensili, al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XIII, n. 561.