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LEGGE 23 marzo 1940, n. 255

Aumento degli onorari forensi e notarili. (040U0255)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-5-1940 al: 15-12-2009
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Art. 1



Gli onorari e diritti degli avvocati, dei procuratori, dei patrocinatori legali e dei notai cessano di essere soggetti alle riduzioni prevedute dagli articoli 1 e 2 della legge 7 giuno 1937-XV, n. 865.

La disposizione si applica, a decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai redditi minimi garantiti ai notai, ridotti a termini dell'art. 3 della legge 7 giugno 1937-XV predetta.